Provincia di Imperia
STATUTO
TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 Autonomia statutaria.
1. Il Comune di Perinaldo č ente Autonomo, rappresenta la propria comunitā, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. E' titolare, secondo il principio di sussidiarietā, di funzioni proprie, conferite e delegate dalla legge nazionale e regionale. Dette funzioni possono essere, altresė, esercitate dalle persone fisiche costituenti la comunitā e dalle loro formazioni sociali purché adeguate ed idonee al perseguimento del fine pubblico.
2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dellšordinamento, per lo svolgimento della propria attivitā e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
3. Il Comune rappresenta la comunitā di Perinaldo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Liguria, con la Provincia di Imperia e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nellšambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunitā internazionale.
Articolo 2 Finalitā.
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunitā di Perinaldo ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche allšattivitā amministrativa.
3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
a) rimozione degli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
b) promozione di una cultura di pace e di cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
c) recupero, tutela e la valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;
d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietā sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunitā ;
f) promozione delle attivitā culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare riguardo alle attivitā di socializzazione giovanile e anziana;
g) promozione della funzione sociale dellšiniziativa economica, in particolare nei settori della floricoltura, agricoltura, commercio, artigianato e turismo, nonché della sua tradizione storica e dei valori della resistenza.
Articolo 3 Territorio e sede comunale.
1. Il territorio del Comune di Perinaldo si estende per Km 21,04; confina con i comuni di Sanremo, Bajardo Apricale, Soldano, Dolceacqua, Vallebona, Seborga, S. Biagio della cima, tutti in Provincia di Imperia. La circoscrizione del Comune č costituita dalle seguenti frazioni: Negi e Suseneo.
2. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessitā o per particolari esigenze.
Articolo 4 Stemma, gonfalone .
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Perinaldo.
Nelle cerimonie ufficiali e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dellšente a una particolare iniziativa il sindaco puō disporre che venga esibito il gonfalone nella foggia autorizzata ai sensi di legge. L'uso e la riproduzione per fini non istituzionali č vietato.
Articolo 5 Programmazione e cooperazione.
1 Il Comune persegue le proprie finalitā, di cui all'articolo 2, attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicitā e della trasparenza, avvalendosi dellšapporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2 Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Imperia, con la Regione Liguria.
Articolo 6 Albo Pretorio.
1 Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti, che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2 La pubblicazione deve garantire l'accessibilitā, l'integralitā e la facilitā di lettura.
TITOLO 2
ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE
CAPO 1
ORGANI ISTITUZIONALI E LORO ATTRIBUZIONI
Articolo 7 Organi.
1 1 Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta e il Sindaco; le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.
2 Il Consiglio comunale č organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo.
3 Il Sindaco č responsabile dellšamministrazione ed č il legale rappresentante del Comune; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4 La Giunta collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge attivitā propositivo e di impulso nei confronti del Consiglio.
Articolo 8 Deliberazioni degli organi collegiali e verbalizzazione.
1 Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltā discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualitā soggettive di una persona o sulla valutazione dellšazione da questi svolta.
2 L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili degli uffici; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta č curata dal Segretario comunale, secondo le modalitā e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del Consiglio.
3 I verbali delle sedute sono firmati dal Segretario ed indicano i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.
Articolo 9 Pubblicazione delle deliberazioni.
1 Tutte le deliberazioni comunali devono essere pubblicate mediante affissione allšalbo pretorio nella sede comunale, per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
2 Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimitā diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3 Nel caso di urgenza, le deliberazioni del Consiglio o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti. Esse acquistano efficacia sin dal momento della loro pubblicazione allšalbo pretorio.
CAPO SECONDO.
CONSIGLIO COMUNALE.
Articolo 10 Elezione e composizione.
1 Le norme relative all'elezione, alla composizione, allo scioglimento e decadenza del Consiglio comunale, alle cause di ineleggibilitā ed incompatibilitā dei singoli Consiglieri sono stabilite dalla legge.
2 Le norme relative alla decadenza dei singoli Consiglieri per la mancata partecipazione alle sedute sono contenute nel successivo articolo 22 del presente statuto.
Articolo 11 Durata in carica.
1 La durata in carica del Consiglio č stabilita dalla legge.
2 Il Consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.
Articolo 12 Competenze del Consiglio comunale.
1 Il Consiglio comunale č dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunitā, delibera l'indirizzo politico- amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2 Le competenze del Consiglio comunale sono quelle indicate dall'articolo 32 della legge 142 / 1990:
a) atti normativi: vi rientrano gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, ad eccezione di quelli riservati per legge alla competenza della giunta comunale.
b) atti programmatori : i programmi, le relazioni previdenziali e programmatiche, i piani finanziari, i piani triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici.
c) atti di pianificazione urbanistica : piani territoriali ed urbanistici e i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi.
d) bilanci : bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, i conti consuntivi.
e) convenzioni ed associazioni con altri enti : vi rientrano le convenzioni tra comuni e quelle tra comune e Provincia; la costituzione e la modificazione di forme associative.
f) atti di decentramento : sono gli atti che disciplinano l'istituzione, i compiti e il funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione.
g) pubblici servizi: spetta al Consiglio sia l'assunzione diretta dei pubblici servizi, sia la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a societā di capitale, l'affidamento di attivitā o servizi mediante convenzione;
h) mutui ed emissioni di prestiti obbligazionari : vi rientrano la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio comunale e la emissione dei prestiti obbligazionari;
i) tributi : l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
l) impegni finanziari pluriennali : le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
m) acquisti, alienazioni immobiliari, permute e concessioni : gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
n) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza,
o) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni (operanti nellšambito del Comune o della Provincia o da essi dipendenti o controllati), nonché la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.
Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico- amministrativo dell'organo consiliare.
3 Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
4 Il Consiglio comunale esercita le potestā e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalitā e alle procedure stabilite nel presente statuto e nelle norme regolamentari;
5 Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e le modalitā di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
6 Il Consiglio, con il relativo regolamento, disciplina la gestione di tutte le risorse attribuite per il funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.
Articolo 13 Sessioni e convocazione del Consiglio.
1 L'attivitā del Consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie o straordinarie.
2 Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione. Tutte le altre sono considerate straordinarie
3 Le sessioni ordinarie possono svolgersi in qualsiasi periodo dellšanno e devono essere convocate almeno 5 giorni prima del giorno stabilito; per quelle straordinarie il termine di convocazione č ridotto a tre giorni prima del giorno stabilito.
In caso d'eccezionale urgenza, la convocazione puō avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.
4 La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare č effettuata dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in questšultimo caso la riunione deve tenersi entro 20 giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.
5 La convocazione avviene con avvisi scritti contenenti gli argomenti da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. Eš ammessa la convocazione mediante il telefax. L'avviso scritto puō prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso dalla prima.
6 Le modalitā di deposito degli atti, le procedure preliminari e le regole di svolgimento dellšadunanza sono demandate ad apposite norme regolamentari.
7 Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare, che ne disciplina il funzionamento.
8 La prima convocazione del Consiglio comunale subito dopo le elezioni per il rinnovo č indetta dal Sindaco entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione.
9 In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del Sindaco, si procede allo scioglimento del Consiglio comunale; il Consiglio e la Giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vicesindaco.
Articolo 14 Linee programmatiche di mandato.
1 Entro 90 giorni dallšavvenuto insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta, presenta le linee programmatiche relative sia agli obiettivi e alle linee essenziali dellšazione di governo da realizzare durante il mandato politico- amministrativo, sia quelle volte ad indicare i tempi ,azioni, strumenti, risorse e metodi operativi.
2 Ciascun consigliere comunale ha diritto di intervenire nella formazione del programma amministrativo, proponendo le integrazioni, gli adempimenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalitā indicate dal regolamento del Consiglio comunale.
3 Il Sindaco redige il programma, sulla base dei suggerimenti e del contributo della Giunta; la Giunta con delibera approva il testo programmatico, tale delibera va poi depositata in segreteria e messa a disposizione dei consiglieri, affinché questi possano presentare nei 15 giorni successivi eventuali emendamenti, da discutere in seduta consiliare da tenersi non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti.
4 Con cadenza annuale, insieme alla verifica dello stato di attuazione dei programmi di cui allšarticolo 36 del D.lgs. 77/1995, il Consiglio provvede a verificare lšattuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi Assessori.
Sulla base delle esigenze che dovessero emergere in ambito locale, il Consiglio ha la facoltā di integrare, durante il mandato, le linee programmatiche.
Articolo 15 Commissioni.
1 Il Consiglio comunale puō istituire, con apposita deliberazione, Commissioni permanenti o temporanee; puō, inoltre, prevedere la costituzione di commissioni speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio.
2 Tutte le predette Commissioni sono composte da Consiglieri comunali, secondo il criterio proporzionale, ed eventualmente anche da tecnici esterni con funzioni meramente consultive, nominati dal consiglio comunale. La presidenza delle Commissioni con funzioni di controllo e di garanzia, allorché siano costituite, deve essere attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione.
3 Il funzionamento, la composizione, i poteri, lšoggetto e la durata di tutte le Commissioni verranno disciplinate con apposito regolamento.
Articolo 16 Commissioni consiliari permanenti (o istituzionali)
1 Il Consiglio, allšinizio di ogni tornata amministrativa, puō istituire nel proprio seno Commissioni consultive permanenti, composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, assicurando la presenza in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.
2 Le Commissioni esaminano preventivamente le pių rilevanti questioni di competenza del Consiglio comunale, esprimendo il proprio parere, che puō essere indicato in un proprio documento ; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dellšattivitā amministrativa del Consiglio.
3 Il Sindaco e gli Assessori possono partecipare al lavoro delle Commissioni, senza diritto di voto.
4 Le Commissioni hanno facoltā di chiedere lšintervento alle proprie riunioni del Sindaco e degli Assessori, nonché, previa comunicazione al Sindaco, del Segretario comunale, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali.
Articolo 17 Commissioni consiliari temporanee.
1 Il Consiglio, in qualunque momento e qualora lo ritenesse opportuno, puō costituire Commissioni consiliari temporanee perché possano esprimere il proprio parere su singoli argomenti ed iniziative di rilevante interesse.
2 Esse cesseranno di funzionare allšesaurimento dellšoggetto.
Articolo 18 Commissioni speciali.
1 Il Consiglio puō istituire:
a) Commissioni speciali, incaricate di esperire indagini conoscitive e di esaminare in generale argomenti di rilievo ai fini dellšattivitā del Comune;
b) Commissioni di inchiesta, alle quali i titolari degli uffici del comune ,di enti e di aziende da esso dipendenti devono fornire tutti i dati e le informazioni necessarie;
2 Sono devolute al regolamento la determinazione delle modalitā di funzionamento delle Commissioni speciali.
Articolo 19 Regolamento del Consiglio.
1 Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti, a scrutinio palese, il proprio regolamento, il quale determina le norme per il funzionamento del Consiglio stesso e delle Commissioni consiliari.
Articolo 20 Consiglieri.
1 I Consiglieri comunali rappresentano lšintera comunitā, alla quale costantemente rispondono.
2 I Consiglieri entrano in carica allšatto della proclamazione ovvero in caso di surrogazione, non appena č adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3 Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni, il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti ai sensi della legge 23 aprile 1981, n. 154, e dichiarare lšineleggibilitā e la incompatibilitā di essi, qualora sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni.
Lšiscrizione allšordine del giorno della convalida degli eletti comprende la surrogazione degli ineleggibili e lšavvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.
4 Le funzioni del Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nellšelezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A paritā di voti sono esercitate dal pių anziano di etā.
5 La posizione giuridica dei Consiglieri, le indennitā, le aspettative, i permessi, le licenze, i rimborsi spese, le indennitā di missioni spettanti ai Consiglieri per lšesercizio delle loro funzioni sono disciplinati dalla legge e dal regolamento consiliare.
Articolo 21 Diritti e doveri dei Consiglieri.
1 I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, nel rispetto del principio del non aggravamento dellšazione amministrativa, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili allšespletamento del proprio mandato .Essi, nei limiti e nelle forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dellšattivitā amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
2 I Consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
Hanno, inoltre, il diritto di presentare interrogazioni e mozioni, osservando le procedure stabilite nel regolamento interno del Consiglio comunale.
3 Le modalitā e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.
4 I Consiglieri hanno, altresė, diritto ad ottenere, da parte del Sindaco unšadeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte allšorgano consiliare, anche attraverso lšattivitā della conferenza dei capigruppo di cui allšarticolo 23 del presente statuto.
5 Ciascun Consigliere č tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale potrā prevedere modalitā alternative di comunicazione.
Articolo 22 Decadenza.
1 I Consiglieri comunali che non partecipano alle sessioni per tre (3) volte consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale.
2 Il Sindaco, a seguito dellšaccertamento delle assenze maturate dal Consigliere interessato, provvede, ai sensi dellšarticolo 7 della legge n.241/1990, a comunicargli per iscritto lšavvio del procedimento amministrativo, nonché lšinformazione che verrā inserita nellšordine del giorno del successivo Consiglio comunale la dichiarazione di decadenza.
3 Il Consigliere ha facoltā, entro il termine indicato nella documentazione scritta, comunque almeno 5 giorni prima della data della riunione, di presentare giustificazioni scritte, nonché di fornire al sindaco eventuali documenti probatori .
4 Scaduto il termine, il Consiglio esamina e poi delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate ed illustrate da parte del Consigliere interessato.
Articolo 23 Gruppi consiliari.
1 I Consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente allšindicazione del nome del capogruppo .Nel caso in cui non si eserciti tale facoltā o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2 I Consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri.
3 Puō istituirsi, presso il Comune di Perinaldo, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalitā generali indicate dallšarticolo 21 del presente statuto, nonché dallšarticolo 31,comma 7-ter, della L. 142/90.
La disciplina, il funzionamento e le specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del Consiglio comunale.
4 I capigruppo consiliari sono domiciliati presso la segreteria comunale.
5 Ai capigruppo consiliari č consentito ottenere, gratuitamente, una copia della documentazione inerente agli atti utili allšespletamento del loro mandato.
Articolo 24 Intervento dei consiglieri per la validitā delle sedute e delle deliberazioni.
1 Il funzionamento dei Consigli, nellšambito dei principi stabiliti dal presente statuto, č disciplinato dal regolamento, che prevede il numero dei Consiglieri necessario per la validitā delle sedute e delle deliberazioni, indicando che, in ogni caso, debba esservi la presenza di almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge allšente, senza computare a tal fine il Sindaco.
2 Il Consiglio comunale delibera con il voto favorevole di almeno la metā pių uno dei votanti, salvo che la legge o il regolamento prevedano una maggioranza diversa.
Articolo 25 Pubblicitā delle sedute.
1 .Le sedute del Consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.
2 Per garantire la partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio comunale, il Sindaco predispone forme di pubblicitā, delle convocazioni del Consiglio, con i relativi ordini del giorno.
Articolo 26 Presidente del Consiglio comunale.
1 Il Sindaco convoca il Consiglio, lo presiede e ne dirige i lavori e lšattivitā. In sua assenza il Vicesindaco ne fa le veci.
2 Il Sindaco assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
CAPO TERZO
LA GIUNTA COMUNALE
Articolo 27 Giunta comunale.
1 La Giunta č lšorgano esecutivo del comune, di impulso e alta gestione amministrativa; esercita le funzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti statali e regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.
2 La Giunta collabora col Sindaco al governo del comune, improntando la propria attivitā ai principi di trasparenza ed efficienza dellšazione amministrativa ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
Articolo 28 Composizione e presidenza.
1 La Giunta č composta dal Sindaco che la presiede e da un numero variabile di assessori, da n. 2 a 4, in base ad una scelta discrezionale del Sindaco che valuterā il numero di assessori che dovrā comporre la Giunta, di cui uno č investito della carica di Vicesindaco.
2 Gli Assessori sono scelti di norma tra i Consiglieri; tuttavia possono essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio tra cittadini dotati dei requisiti di compatibilitā e di eleggibilitā alla carica di Consiglieri .
3 Gli Assessori esterni, se nominati, possono partecipare alle sedute del Consiglio, intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.
4 In caso di assenza o impedimento del Sindaco, sarā presieduta dal Vincesindaco.
Articolo 29 Nomina e revoca.
1 Il Sindaco nomina il Vicesindaco e gli altri componenti della Giunta, dandone comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2 Il Sindaco puō revocare uno o pių Assessori, dandone comunicazione motivata al Consiglio e deve sostituire nel termine di 15 giorni gli Assessori dimissionari.
3 Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla proclamazione dei nuovi eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.
4 Le dimissioni di oltre la metā dei consiglieri comporta la decadenza della Giunta, a decorrere dalla elezione della nuova.
5 Le cause di incompatibilitā, la posizione giuridica degli Assessori, gli istituti di decadenza e di revoca sono disciplinati dalla legge.
Articolo 30 Mozione di sfiducia
1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
3 La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2 /5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco.
4 La mozione viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 dalla sua presentazione.
5 Lšapprovazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.
Articolo 31 Cessazione dei singoli componenti della Giunta.
1 Gli Assessori singoli cessano dalla carica, oltre che per le ipotesi di cui allšart. 29, per:
a) morte;
b) dimissioni;
Il Sindaco provvede alla revoca dei singoli Assessori sentito il Consiglio quando non osservino le linee di indirizzo politico- amministrativo stabilite dal Consiglio stesso, quando non svolgono unšazione amministrativa coerente al documento programmatico presentato per lšelezione del Sindaco e della Giunta, nonché quando, senza addurre giustificati motivi, non intervengono a 3 sedute consecutive della Giunta comunale.
2 Gli Assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.
3 La decadenza č dichiarata dal Consiglio su proposta del Sindaco.
4 Nella stessa seduta, il Consiglio, su proposta del Sindaco, provvede alla sostituzione dei singoli Assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dallšufficio per altra causa, a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
Articolo 32 Funzionamento della Giunta.
1 Lšattivitā della Giunta č collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilitā dei singoli Assessori.
2 La Giunta č convocata e presieduta dal Sindaco, che coordina e controlla lšattivitā degli Assessori, assicurando lšunitā dellšindirizzo politico- amministrativo e stabilisce lšordine del giorno delle riunioni, tenendo conto anche degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
3 Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4 Le modalitā di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
5 Le sedute sono valide se sono presenti 2 componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
6 Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolaritā tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
7 Il Segretario comunale partecipa alle riunioni della Giunta e ne redige il verbale. Questšultimo č sottoscritto dal Sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal Segretario stesso.
Articolo 33 Competenze della Giunta.
1 In generale la Giunta:
a) collabora con il Sindaco nellšamministrazione del comune e compie tutti gli atti che, ai sensi della legge o del presente statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, al Direttore generale o ai responsabili dei servizi comunali.
b) Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalitā dellšente, nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale; svolge, altresė, attivitā propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
c) Esercita le funzioni di indirizzo politico- amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni;
d) Verifica la rispondenza dei risultati dellšattivitā amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
e) La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attivitā.
2 La Giunta, in particolare, nellšesercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilitā ai responsabili dei servizi comunali;
c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre al Consiglio;
d) assume attivitā di iniziativa di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
e) modifica le tariffe; elabora e propone al Consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
g) adotta i regolamenti sullšordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;
h) autorizza il Sindaco a conferire le relative funzioni al Segretario comunale;
i) dispone lšaccettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce lšufficio comunale per le elezioni, cui č rimesso lšaccertamento della regolaritā del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge o dallo statuto ad altro organo;
l) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
m) fissa ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttivitā dellšapparato, sentito il Direttore generale;
n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal Consiglio;
o) approva il piano esecutivo di gestione su proposta del Direttore generale.
Articolo 34 Deliberazioni dšurgenza della Giunta.
1 La Giunta, in caso dšurgenza, puō prendere sotto la propria responsabilitā, deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.
2 Le suddette deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.
Articolo 35 Pubblicazione delle deliberazioni della Giunta.
1 Tutte le deliberazioni della Giunta sono pubblicate mediante affissione allšalbo pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
CAPO QUARTO.
IL SINDACO.
Articolo 36 Elezioni.
1 Il sindaco č eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, che disciplina, altresė, i casi di ineleggibilitā, incompatibilitā, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica ed č membro del rispettivo consiglio.
2 Il sindaco presta giuramento davanti al consiglio nella seduta di insediamento, di osservare la Costituzione italiana. Distintivo del sindaco č la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla.
Articolo 37 Competenze,
1 Il sindaco rappresenta lšente ed č lšorgano responsabile dellšamministrazione.
2 Esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintende allšespletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune.
3 Convoca e presiede la giunta, nonché il consiglio e sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed alla esecuzione degli atti.
4 Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e di controllo sullšattivitā degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
5 In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
6 Sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.
7 Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dallšinsediamento o entro i termini di scadenza del precedente incarico.
8 Il sindaco č inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nellšambito dei criteri indicati dalla regione e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio al fine di armonizzare lšespletamento dei servizi con le esigenze generali delle diverse fasce di popolazione interessate.
9 Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dei regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse allšufficio.
Articolo 38 Attribuzioni di amministrazione.
1 Il sindaco, quale capo dellšamministrazione comunale, ha la rappresentanza generale dellšente, puō delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri ed č lšorgano responsabile dellšente; in particolare il Sindaco:
a) dirige e coordina lšattivitā politica ed amministrativa del comune nonché quella dellšesecutivo e dei singoli Assessori;
b) sentito il Consiglio comunale, promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dallšarticolo 6 della 142 /1990;
d) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nellšapposito albo;
e) conferisce e revoca al Segretario comunale, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della Giunta comunale, le funzioni di Direttore generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri comuni per la nomina del Direttore.
f) Nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
Articolo 39 Attribuzioni di vigilanza.
1 Il sindaco nellšesercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e puō disporre lšacquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le societā per azioni, appartenenti allšente, tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio comunale
2 Compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sullšintera attivitā del comune.
3 Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e societā appartenenti al comune, svolgano la loro attivitā secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
Articolo 40 Attribuzioni di organizzazione.
1 Il Sindaco nellšesercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) convoca e presiede il Consiglio comunale, stabilendo gli argomenti allšordine del giorno delle sedute. Provvede alla convocazione quando la richiesta č formulata da un quinto dei consiglieri.
b) Esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) Propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) Riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.
Articolo 41 Competenze del sindaco quale Ufficiale di Governo.
1 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di stabilitā.
b) Alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica, di sanitā e di igiene pubblica;
c) Allo svolgimento in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
d) Alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e lšordine pubblico, informandone il prefetto.
2 Il Sindaco, quale Ufficiale del Governo, č abilitato ad adottare con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dellšordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanitā ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano lšincolumitā dei cittadini; ai fini dellšesecuzione dei relativi ordini puō avvalersi della forza pubblica messa a disposizione dal prefetto.
3 In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o lšinquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessitā dell'utenza, il sindaco puō modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, dšintesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 2.
4 Nellšambito dei servizi di cui al presente articolo, il prefetto puō disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei servizi stessi nonché per lšacquisizione di dati e notizie interessanti altri servizi di carattere generale.
5 Nel caso in cui il Sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al presente articolo, il prefetto puō nominare un commissario per lšadempimento delle funzioni stesse.
6 Alle spese per il commissario provvede lšente interessato.
7 Se il Sindaco non adotta i provvedimenti di cui al comma 2, il prefetto provvede con propria ordinanza.
8 Spetta al Sindaco, quale autoritā locale di protezione civile, dare le prime informazioni alla popolazione sulle situazioni di pericolo relative potenziali calamitā naturali.
Articolo 42 Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco.
1 Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi 20 giorni dalla presentazione. Trascorso tale termine si procede allo scioglimento del Consiglio, con contestuale nomina di un commissario.
2 Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle elezioni del nuovo Consiglio e del nuovo sindaco, le funzioni di questšultimo sono svolte dal Vicesindaco.
3 Lšimpedimento del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone elette dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio.
4 La procedura per la verifica dellšimpedimento viene attivata dal Vicesindaco o in mancanza, dallšAssessore pių anziano di etā, che vi provvede dšintesa con i gruppi consiliari.
5 La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dellšimpedimento.
6 Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione entro 10 giorni dalla presentazione.
Articolo 43 Vicesindaco
1 Il Vicesindaco nominato tale dal Sindaco č lšAssessore che ha la delega generale per lšesercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o impedimento di questšultimo
2 Il conferimento delle deleghe rilasciate agli Assessori o Consiglieri, deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato allšalbo pretorio.
TITOLO TERZO
CAPO PRIMO
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
SEZIONE PRIMA.
Articolo 44 Partecipazione dei cittadini.
1 Il comune promuove e tutela organismi di partecipazione popolare allšamministrazione dellšente al fine di assicurarne il buon andamento, lšimparzialitā e la trasparenza.
2 La partecipazione popolare si esprime attraverso lšincentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto degli interessati ad intervenire nel procedimento amministrativo relativo allšadozione degli atti che incidono sulle loro situazioni giuridiche soggettive.
Articolo 45 Associazionismo.
1 Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. In particolare, promuove forme di associazione per la tutela della salute pubblica, dellšambiente e per la tutela delle persone fisiche appartenenti alle fasce pių deboli.
2 A tal fine, la Giunta comunale, ad istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale (comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale ).
3 Per ottenere la registrazione, lšassociazione deve depositare in comune copia dello statuto e comunicare la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4 Č vietato il riconoscimento di associazioni segrete o di quelle aventi caratteristiche incompatibili con i principi espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5 Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
Articolo 46 Diritti delle associazioni.
1 Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui lšamministrazione č in possesso e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dellšente nel settore in cui essa opera.
2 Le scelte amministrative, che incidono sullšattivitā delle associazioni devono essere precedute dallšacquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3 I pareri devono pervenire allšente nei termini stabiliti (dal regolamento) nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 20 giorni.
Articolo 47 Contributi alle associazioni.
1 Il comune puō erogare alle associazioni esclusi i partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dellšattivitā associativa.
2 Il comune puō, inoltre, mettere a disposizione delle associazioni, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi a titolo gratuito.
3 Le modalitā di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dellšente č stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunitā a tutte le associazioni.
4 Il comune puō gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nellšapposito albo regionale; un apposito regolamento disciplinerā le modalitā di collaborazione e lšerogazione dei contributi.
5 Le associazioni che hanno ricevuto contributi in natura o denaro dallšente devono redigere al termine di ogni anno un apposito rendiconto che ne esplichi lšimpiego.
Articolo 48 Volontariato.
1 Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento dei cittadini in attivitā volte al miglioramento della qualitā della vita personale, civile e sociale, soprattutto delle fasce della popolazione in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dellšambiente.
2 Il comune garantisce che le prestazioni di attivitā volontarie e gratuite nellšinteresse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita.
SEZIONE SECONDA
MODALITĀ DI PARTECIPAZIONE.
Articolo 49 Consultazioni.
1 Lšamministrazione comunale puō indire consultazioni della popolazione per acquisire pareri e proposte in merito allšattivitā amministrativa.
2 Le forme di consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
Articolo 50 Petizioni.
1 Chiunque, anche non residente nel territorio comunale, puō rivolgersi in forma collettiva agli organi dellšamministrazione per sollecitarne lšintervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.
2 La raccolta di adesioni puō avvenire senza formalitā di sorta in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte allšamministrazione.
3 La petizione č inoltrata al sindaco il quale entro 30 giorni, la assegna in esame allšorgano competente e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale.
4 Lšorgano competente deve pronunciarsi in merito entro 60 giorni dal ricevimento.
5 Il contenuto della decisione dellšorgano competente, unitamente al testo della petizione, č pubblicato mediante affissione negli appositi spazi, in modo da permettere la conoscenza a tutti i firmatari residenti nel territorio comunale.
6 Se la petizione č sottoscritta da almeno 200 persone, ciascun consigliere puō chiedere con apposita istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta del Consiglio comunale, da convocarsi entro 20 giorni.
Articolo 51 Proposte.
1 Qualora un numero di persone fisiche residenti non inferiore a 100 iscritti nelle liste elettorali avanzi al sindaco proposte per lšadozione di atti amministrativi di competenza dellšente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale, trasmette la proposta unitamente ai pareri allšorgano competente e ai gruppi presenti in Consiglio comunale entro 30 giorni dal ricevimento.
2 Lšorgano competente puō sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3 Le determinazioni di cui al comma 2 sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
Articolo 52 Istanze.
1 Chiunque, singolo e associato, puō rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici problemi o aspetti dellšattivitā amministrativa.
2 La risposta allšinterrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dal ricevimento.
Articolo 53 Referendum.
1 Persone fisiche in numero non inferiori al 50% della popolazione residente, possono chiedere che vengano indetti referendum (abrogativi, propositivi, consultivi ) in tutte le materie di competenza comunale.
2 Non possono essere indetti referendum in materia (di esclusiva competenza locale) di tributi locali e di tariffe, di attivitā amministrativa vincolate da leggi statali e regionali e quanto sullo stesso argomento č giā stato indetto un referendum nellšultimo quinquennio.
Sono inoltre escluse dalla potestā referendaria le seguenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento del Consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
d) provvedimenti in materia urbanistica e commercio.
3 Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.
4 Sono ammesse richieste di referendum (abrogativo) in ordine allšoggetto di atti giā approvati dagli organi competenti del comune esclusi quelli relativi alle materie di cui al presente comma 2.
5 Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilitā, le modalitā di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validitā e la proclamazione del risultato.
6 Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro cinque giorni dalla proclamazione dei risultati e provvede con atto formale in merito allšoggetto della stessa.
7 Se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metā pių uno degli aventi diritto, non si procede agli adempimenti di cui al comma precedente.
8 Il mancato accoglimento delle indicazioni delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere motivato e deliberato a maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.
9 Nel caso in cui la proposta referendaria sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il Consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.
Articolo 54 Accesso agli atti.
1 Ciascuna persona fisica, purché titolare di un interesse attuale e concreto, ha libero acceso alla consultazione degli atti dellšamministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2 Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a divieto di esibizione per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.
3 La consultazione degli atti, di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalitā, con richiesta motivata dellšinteressato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4 In caso di diniego da parte dellšimpiegato o funzionario che ha in deposito lšatto, lšinteressato puō rinnovare la richiesta per iscritto al Sindaco del comune, che deve comunicare le proprie determinazioni in merito entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta stessa.
5 In caso di diniego devono essere indicati espressamente gli articoli di legge che impediscono lšaccesso allšatto richiesto.
6 Il regolamento disciplina i tempi e le modalitā per lšesercizio del diritto di accesso, tra cui il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.
Articolo 55 Diritto di informazione.
1 Tutti gli atti dellšamministrazione comunale, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2 La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibili a tutti, situato nellšatrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciō destinati, situati nelle vie. In tal modo si garantisce lšaccesso e lšintegrale ed agevole lettura degli atti.
3 Il Segretario comunale č responsabile delle pubblicazioni e si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica lšavvenuta pubblicazione.
4 Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati allšinteressato.
Articolo 56 Azione popolare.
1 Ciascun elettore, tanto in forma singola, quanto in forma associata, puō far valere in giudizio ogni azione e ricorso che spettano al comune in sede sia amministrativa, sia civile che penale.
2 Il giudice ordina lšintegrazione del contraddittorio nei confronti del comune .In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso lšazione o il ricorso, salvo che il comune si sia costituito in giudizio ed abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dallšelettore.
SEZIONE TERZA
DIFENSORE CIVICO.
Articolo 57 Nomina.
1 Č data facoltā nel Comune di Perinaldo di istituire il difensore civico, nominato dal Consiglio comunale (salvo che non sia scelto in forma di convenzione con altri comuni), a scrutinio segreto ed a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri.
2 Ciascun cittadino che abbia i requisiti, di cui al presente articolo, puō far pervenire la propria candidatura allšamministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3 La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probitā e competenza giuridico- amministrativa e siano in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio o equipollenti.
4 Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni fino allšinsediamento del successore.
5 Non puō essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilitā alla carica di Consigliere comunale;
b) i parlamentari, i Consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comuni e delle comunitā montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) i dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituzioni ed aziende che abbiano rapporti contrattuali con lšamministrazione comunale o che ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo allšamministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o parente o affine entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti o il Segretario comunale.
Articolo 58 Decadenza.
1 Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti lšamministrazione comunale.
2 La decadenza č pronunciata č pronunciata dal Consiglio comunale.
3 Il difensore civico puō essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4 In caso di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dellšincarico, provvederā il consiglio comunale.
Articolo 59 Funzioni.
1 Il difensore civico svolge un ruolo di garante dellšimparzialitā e del buon andamento della p.a. comunale.
2 In particolare ha il compito di intervenire presso gli organi e gli uffici del comune per assicurare lšosservanza del presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
3 Il difensore civico deve intervenire, su richiesta degli interessati o per propria iniziativa, ogni volta che ritiene che sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
4 Deve provvedere al fine di far eliminare la violazione, per quanto possibile, e puō dare consigli ed indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti ed interessi nelle forme di legge.
5 Il difensore civico deve vigilare affinché siano riconosciuti gli stessi diritti a tutti i cittadini.
6 Deve, inoltre, garantire la propria disponibilitā a chiunque si rivolga a lui, a tal fine deve essere presente nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
7 Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali, di cui allšarticolo 17, comma 38 della legge 127/97 secondo le modalitā previste dallšarticolo 17, comma 39 della stessa legge.
Articolo 60 Facoltā e prerogative.
1 Lšufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dallšamministrazione comunale, unitamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico.
2 Nellšesercizio del suo mandato, puō consultare gli atti e i documenti in possesso dellšamministrazione comunale e dei concessionari dei pubblici servizi.
3 Egli, inoltre, puō convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie e chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto dšufficio.
4 Il difensore civico deve, entro 30 giorni, riferire lšesito del suo operato al cittadino che gli ha richiesto lšintervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimitā o i ritardi riscontrati.
5 Puō, altresė, invitare lšorgano competente ad adottare gli atti amministrativi, che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6 Č facoltā del difensore civico, quale garante dellšimparzialitā e del buon andamento delle attivitā delle p. a. di presenziare, senza diritto di voto di intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso.
A tal fine deve essere informato della data di dette riunioni.
Articolo 61 Relazione annuale.
1 Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la relazione relativa allšattivitā svolta nellšanno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimitā riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene pių opportuni per eliminarle.
2 Nella relazione di cui al precedente comma, puō, anche indicare proposte rivolte al miglioramento del funzionamento dellšattivitā amministrativa e dellšefficienza dei servizi pubblici, nonché a garantire lšimparzialitā delle decisioni.
3 La relazione deve essere affissa allšalbo pretorio e trasmessa a tutti i Consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in Consiglio comunale.
Articolo 62 Indennitā di funzione.
Al difensore civico č corrisposta unšindennitā di funzione, il cui importo č determinato annualmente dal Consiglio comunale.
SEZIONE QUARTA
PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.
Articolo 63 Diritto di intervento nei procedimenti.
1 Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltā di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2 Lšamministrazione comunale deve rendere pubblico il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, di colui che č delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro il quale le decisioni devono essere adottate.
Articolo 64 Procedimenti ad istanza di parte.
1 Nel caso di procedimenti ad istanza di parte, il soggetto che ha presentato lšistanza puō chiedere di essere sentito dal funzionario o dallšamministrazione che deve pronunciarsi in merito.
2 Il funzionario o lšamministrazione devono sentire lšinteressato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3 Ad ogni istanza volta allšemanazione di un atto o provvedimento amministrativo, deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine indicato nel regolamento, non superiore comunque a 60 giorni.
4 Nel caso in cui lšatto o il provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ricevuta.
5 I soggetti, di cui al precedente comma, possono inviare allšamministrazione istanze, memorie, proposte o produrre documenti entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Articolo 65 Procedimenti ad impulso di ufficio.
1 Nel caso di procedimenti ad impulso dšufficio, il funzionario responsabile deve darne comunicazione ai soggetti portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudicati dallšadozione dellšatto amministrativo; il responsabile del procedimento deve anche indicare il termine, non inferiore a 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza indicati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2 I soggetti interessati possono, inoltre, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o dallšamministratore che deve pronunciarsi in merito.
3 Qualora per lšelevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione personale di cui al primo comma, č consentito sostituirla con la pubblicazione di cui allšarticolo 53 del presente statuto.
Articolo 66 Determinazione del contenuto dellšatto.
1 Nei casi previsti dai due articoli precedenti e sempre che siano state osservate le procedure ivi previste, il contenuto dellšatto puō essere determinato da un accordo tra il soggetto privato interessato e lšamministrazione comunale.
2 In tal caso č necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che lo stesso contenuto dellšaccordo sia tale da garantire il perseguimento dellšinteresse pubblico e lšimparzialitā dellšamministrazione.
SEZIONE QUINTA
ATTIVITĀ AMMINISTRATIVA
Articolo 67 Obiettivi dellšattivitā amministrativa.
1 Il comune informa la propria attivitā amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicitā e di semplicitā delle procedure.
2 Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.
3 Il comune, per soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
Articolo 68 Servizi pubblici comunali.
1 Il comune puō istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o lšesercizio di attivitā rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunitā locale.
2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
Articolo 69 Forme di gestione dei servizi pubblici.
1 Il Consiglio comunale puō deliberare lšistituzione e lšesercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o unšazienda;
b) in concessione a terzi quando esistano 2ragioni tecniche, economiche e di opportunitā sociale;
c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di pių servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
d) a mezzo di istituzioni, per lšesercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
e) a mezzo di societā per azioni o di societā a responsabilitā limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
2 Il comune puō partecipare a societā per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
3 Il comune puō, altresė, dare impulso e partecipazione, anche indirettamente, ad attivitā economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
4 I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle societā di capitali a partecipazione pubblica.
5 Lšorganizzazione di tutti i servizi, qualunque ne sia la forma di gestione, deve essere improntata ai criteri di efficienza, di efficacia e di economicitā della gestione. A tal fine il comune adotta forme di controllo e di verifica della rispondenza dei risultati ai predetti obiettivi.
Nella organizzazione dei servizi devono essere assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
Articolo 70 Aziende speciali.
1 Consiglio comunale puō deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalitā giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo statuto.
2 Le aziende speciali informano la loro attivitā ai criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicitā e hanno lšobbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso lšequilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
Articolo 71 Struttura delle aziende speciali.
1 Lo statuto delle aziende speciali, approvato dal Consiglio comunale, ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attivitā ed i controlli.
2 Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
3 Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilitā a Consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.
4 Il direttore č assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T:U: 2578/25 in presenza dei quali si puō procedere alla chiamata diretta.
5 Il Consiglio comunale provvede alla nomina del revisore dei conti, conferisce il capitale di dotazione, determina gli indirizzi e le finalitā dellšamministrazione delle aziende, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni o servizi.
6 Il Consiglio comunale approva, inoltre, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
7 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati solo per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformitā rispetto agli indirizzi e alle finalitā dellšamministrazione approvate dal Consiglio comunale.
Articolo 72 Istituzioni.
1 Le istituzioni sono organismi strumentali dellšente locale per lšesercizio di servizi sociali, privi di personalitā giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2 Lšordinamento e il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati, nellšambito della legge, dal presente statuto e dai relativi regolamenti(dellšente da cui dipendono).
3 Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore.
4 Gli organi dellšistituzione sono nominati dal Sindaco, che puō revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformitā rispetto agli indirizzi e alle finalitā dellšamministrazione.
5 Il Consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalitā dellšamministrazione delle istituzioni.
6 Il regolamento puō anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dellšistituzione.
7 Il revisore dei conti dellšente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.
Articolo 73 Societā per azioni o a responsabilitā limitata.
1 Il Consiglio comunale puō approvare la partecipazione dellšente a societā per azioni o a responsabilitā limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2 Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza, la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, dovrā essere obbligatoriamente maggioritaria.
3 Il Consiglio comunale deve approvare lšatto costitutivo, lo statuto o lšacquisto di quote o azioni e deve essere garantita la rappresentativitā dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
4 Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti competenti tecnicamente e professionalmente e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
5 Nei consigli di amministrazione delle societā per azioni o societā a responsabilitā limitata non possono essere nominati i Consiglieri comunali.
6 Il Sindaco o un suo delegato partecipa allšassemblea dei soci in rappresentanza dellšente.
7 Il Consiglio comunale provvede, annualmente a verificare lšandamento della societā per azioni o societā a responsabilitā limitata e a controllare che lšinteresse della collettivitā sia garantito nellšambito dellšattivitā esercitata dalla stessa societā.
SEZIONE SESTA
FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE.
ACCORDI DI PROGRAMMA.
Articolo 74 Convenzioni.
1 Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, puō deliberare apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati, per lo svolgimento coordinato di funzioni e servizi determinati.
2 Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione e di confronto degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie (per giungere ad un coordinamento oltre che funzionale anche politico in forza di indirizzi politici, direttive, programmi e prioritā diversi e spesso non compatibili tra loro.)
Articolo 75 Consorzi
1 Il comune, per la gestione associata di uno o pių servizi e per lšesercizio di funzioni puō partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto compatibili.
2 A tal fine il Consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi dellšarticolo 74, unitamente allo statuto del consorzio.
3 La convenzione deve disciplinare in particolare le nomine e le competenze degli organi consortili e prevedere lšobbligo a carico del consorzio della trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali (del consorzio) che dovranno essere pubblicati secondo le modalitā previste dal presente statuto.
4 Il Sindaco o un suo delegato fa parte dellšassemblea del consorzio con responsabilitā pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.
Articolo 76 Accordi di programma.
1 Il Sindaco per la definizione e lšattuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione lšazione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sullšopera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o pių dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalitā, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.
2 Lšaccordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del Presidente della Provincia, dei Sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in unšapposita conferenza, la quale provvede allšapprovazione formale dellšaccordo stesso ai sensi dellšarticolo 27, comma 4, legge 142/90, modificato dallšarticolo 17, comma 9, della legge 127/97.
3 Qualora lšaccordo sia adottato con decreto del Presidente della Regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, lšadesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza.
Articolo 77 Unioni di Comuni.
1 Il comune puō costituire unšunione con altri comuni contermini per lšesercizio congiunto di una pluralitā di funzioni.
2 Lšatto costitutivo e lo statuto dellšunione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
3 Lo statuto dellšunione individua gli organi dellšunione e le modalitā per la loro costituzione nonché le funzioni svolte dallšunione e le corrispondenti risorse.
4 Lo statuto deve prevedere il presidente dellšunione scelto tra i Sindaci dei comuni interessati e deve prevedere che altri organi siano formati da componenti delle Giunte e dei Consigli dei comuni associati, garantendo la rappresentanza delle minoranze.
5 Lšunione ha potestā regolamentare per la disciplina della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate e per i rapporti anche finanziari con i comuni.
SEZIONE SETTIMA
UFFICI E PERSONALE.
CAPO PRIMO UFFICI.
Articolo 78 Principi strutturali e organizzativi.
1 Lšamministrazione del comune si esplica attraverso il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
a) unšorganizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
b) lšanalisi e lšindividuazione della produttivitā e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dellšattivitā svolta da ciascun elemento dellšapparato;
c) lšindividuazione di responsabilitā collegata allšambito di autonomia decisionale dei soggetti;
d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilitā delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.
Articolo 79 Organizzazione degli uffici e del personale..
1 Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformitā alle norme del presente statuto, lšorganizzazione degli uffici e dei servizi sulla base del principio della separazione fra poteri di indirizzo spettanti agli organi politici e poteri di gestione attribuiti agli organi gestionali.
2 Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalitā, economicitā di gestione e flessibilitā della struttura.
3 I servizi e gli uffici operano sulla base dellšindividuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e lšeconomicitā.
Articolo 81 Regolamento degli uffici e dei servizi.
1 Il comune, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per lšorganizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilitā di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il Segretario, il Direttore, se previsto, e gli organi amministrativi.
2 I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo č attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, volta a stabilire obiettivi e finalitā dellšazione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Segretario, al Direttore, se previsto, e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, in coerenza con i fini istituzionali, gli obiettivi pių operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo i principi di professionalitā e responsabilitā, nel rispetto delle specifiche competenze e attribuzioni previste dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.
3 Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
Articolo 82 Diritti e doveri dei dipendenti.
1 I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformitā alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attivitā al servizio e nellšinteresse dei cittadini.
CAPO SECONDO PERSONALE DIRETTIVO.
Articolo 83 Direttore generale
1 Il Sindaco, previa delibera della Giunta comunale, puō nominare un Direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i quindicimila abitanti.
2 In tal caso il Direttore generale dovrā provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
3 Qualora non risulta stipulata la convenzione, di cui al comma 1, e in ogni altro caso in cui il Direttore generale non sia stato nominato, il Sindaco puō conferire le relative funzioni al Segretario comunale.
Articolo 84 Compiti del Direttore generale.
1 Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dellšente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirā il Sindaco.
2 il Direttore generale sovrintende alle gestioni dellšente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia tra i responsabili di servizio che rispondono nellšesercizio delle funzioni loro assegnate.
3 La durata dellšincarico, in forza del carattere fiduciario che lega il Direttore generale allšesecutivo, non puō eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco, il quale puō, previa deliberazione della Giunta, revocarlo nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della Giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunitā.
4 Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere conferite dal Sindaco al Segretario comunale, sentita la Giunta comunale.
Articolo 85 Funzioni del Direttore generale.
1 Il Direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilitā, sulla base degli indirizzi forniti dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
2 Egli, in particolare, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
b) organizza e sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi, coerentemente con gli indirizzi funzionali determinati dal Sindaco e dalla Giunta;
c) verifica lšefficacia e lšefficienza dellšattivitā degli uffici e del personale a essi preposto;
d) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni, non demandati alla competenza del Sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) gestisce i processi di mobilitā intersettoriale del personale;
h) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, lšassetto organizzativo dellšente e la distribuzione dellšorganico effettivo, proponendo alla Giunta e al Sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria curata dal servizio competente;
j) Promuove e resiste alle liti, ha il potere di conciliare e di transigere.
Articolo 86 Responsabili degli uffici e dei servizi.
1 I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e nel regolamento organico del personale.
2 I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale e secondo le direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta comunale .
3 Essi, nellšambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire lšattivitā dellšente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore, se nominato, dal Sindaco e dalla Giunta comunale.
Articolo 87 Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi.
1 I responsabili degli uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dellšente i contratti giā deliberati, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, compresa lšassunzione degli impegni di spesa.
2 Provvedono, altresė, al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilitā dei relativi procedimenti ;
b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano lšesecuzione;
f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono lšapplicazione delle sanzioni accessorie nellšambito delle direttive impartite dal Sindaco;
g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quelle di cui allšarticolo 38 della legge 142/90;
h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Direttore;
j) forniscono al Direttore, nei termini di cui al regolamento di contabilitā, gli elementi per la predisposizione della proposta del piano esecutivo di gestione;
k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal Direttore e dal Sindaco;
l) rispondono, nei confronti del Direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.
3 I responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni che precedono al personale a essi sottoposto, pur rimanendo responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
4 Il Sindaco , impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento. puō delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto
Articolo 88 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
1 Il Sindaco, sentita la Giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalitā previste dalla legge, e dal regolamento sullšordinamento degli uffici e dei servizi, puō assumere al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato personale dirigenziale o di alta specializzazione, nel caso in cui tra i dipendenti dellšente non siano presenti analoghe professionalitā
2 Il Sindaco, sentita la Giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi, ai sensi dellšarticolo 6, comma 4, della legge 127/97. puō assegnare, nelle forme e con le modalitā previste dal regolamento, la titolaritā di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo
3 I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
Articolo 89 Collaborazioni esterne.
1. Il regolamento puō prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalitā, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei allšamministrazione devono stabilirne la durata, che non potrā essere superiore alla durata del programma, ed i criteri per determinare il relativo trattamento economico.
CAPO TERZO
IL SEGRETARIO COMUNALE
Articolo 90 Segretario comunale
1. Il Segretario comunale č nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed č scelto fra gli iscritti allšalbo nella fascia professionale corrispondente alla popolazione del comune.
2. Il Consiglio comunale puō approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione consortile dellšufficio del Segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario comunale, , svolge compiti di consulenza giuridico- amministrativa nei confronti degli organi dellšente, dei singoli consiglieri e degli uffici.
Articolo 91 Funzioni del Segretario comunale.
1. Al Segretario comunale sono attribuite funzioni di collaborazione ed assistenza giuridica ed amministrativa.
In particolare:
a) partecipa alle sedute della Giunta e del Consiglio, con funzione di assistenza e di verbalizzazione.
b) Roga i contratti del comune, nei quali lšente č parte, quando non sia necessaria la presenza di un notaio ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nellšinteresse dellšente;
c) Puō partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne allšente e a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico- giuridico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco, agli Assessori, e ai singoli Consiglieri.
d) Riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico;
e) Sovrintende e coordina lšattivitā dei dirigenti e dei responsabili dei servizi, sempre che non sia stato nominato un Direttore generale;
f) Svolge ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.
Articolo 92 Vicesegretario comunale.
1 La dotazione organica del personale potrā prevedere un vicesegretario comunale individuandolo in uno dei funzionari apicali dellšente in possesso di laurea.
2 Il Vicesegretario comunale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
Capo quarto La responsabilitā
Articolo 93 Responsabilitā verso il comune.
1 Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2 Il Sindaco, il Segretario comunale, il responsabile del servizio che vengono a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilitā ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per lšaccertamento delle responsabilitā e la determinazione dei danni.
3 Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia č fatta a cura del Sindaco.
Articolo 94 Responsabilitā verso terzi.
1 Gli amministratori, il Segretario, il Direttore e i dipendenti comunali che, nellšesercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono obbligati a risarcirlo.
2 Ove il comune abbia corrisposto al terzo lšammontare del danno cagionato dallšamministrazione, dal Segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questšultimi.
3 La responsabilitā personale dellšamministratore, del Segretario, del Direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento lšamministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4 Qualora la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato allšatto od operazione. La responsabilitā č esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.
Articolo 95 Responsabilitā dei contabili.
1 Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed č soggetto alle responsabilitā stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
CAPO QUINTO FINANZA E CONTABILITĀ
Articolo 96 Ordinamento
1 Lšordinamento della finanza del comune č riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2 Nellšambito della finanza pubblica il comune č titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3 Il comune, in conformitā delle leggi vigenti in materia, č altresė titolare di potestā impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
Articolo 97 Attivitā finanziaria del comune.
1 La finanza del comune č costituita da:
a) imposte proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;
c) tasse, diritti, tariffe e canoni ;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate.
2 I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunitā ed integrano la contribuzione erariale per lšerogazione dei servizi pubblici indispensabili (articolo 54, comma 5 e 7 ).
3 Nellšambito delle facoltā concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4 Il comune applica le imposte tenendo conto della capacitā contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressivitā stabiliti dalla Costituzione.
Articolo 98 Amministrazione dei beni comunali.
1 Il Sindaco dispone la compilazione dellšinventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune da rivedersi annualmente ed č responsabile, unitamente al Segretario e al ragioniere del comune dellšesattezza dellšinventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.
2 I beni patrimoniali comunali non utilizzati in proprio e non destinati a funzioni sociali, di regola, devono essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni, la cui tariffa č determinata dalla Giunta comunale.
3 Le somme provenienti dallšalienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello Stato o nellšestinzione di passivitā onerose e nel miglioramento del patrimoni o nella realizzazione di opere pubbliche.
Articolo 99 Contabilitā comunale. Bilancio annuale.
1 Lšordinamento contabile del comune č riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilitā.
2 La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dellšuniversalitā, unitā, annualitā, veridicitā, pubblicitā, dellšintegritā e del pareggio economico e finanziario.
3 Il bilancio č corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio pluriennale di durata pari a quello della Regione Liguria.
4 Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
5 I provvedimenti dei responsabili dei servizi che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e diventano escutivi con lšapposizione del visto di regolaritā contabile attestante la copertura finanziaria.
Articolo 100 Rendiconto della gestione.
1 I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilitā finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto, che č il documento contabile che si articola in tre conti; il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.
2 Il rendiconto della gestione deve essere deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dellšanno successivo a quello a cui si riferisce.
3 La Giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dellšazione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.
Articolo 101 Attivitā contrattuale.
1 Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, puō stipulare contratti di appalti di lavori, di forniture di beni e servizi di vendita, di acquisti a titolo oneroso, di permute e di locazione.
2 La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.
3 La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, lšoggetto contrattuale, la sua forma e le clausole ritenute essenziali. Devono, inoltre, essere illustrate le modalitā di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.
4 In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile del servizio o il Sindaco o lšAssessore delegato.
5 Il Segretario comunale roga, nellšesclusivo interesse del comune, i contratti ci cui al comma 1.
Articolo 102 Revisori dei conti.
1 Il Consiglio comunale elegge, il revisore dei conti , secondo i criteri stabiliti dalla legge.
2 Egli dura in carica tre anni, č rieleggibile per una sola volta, č revocabile per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sullšespletamento del mandato.
3 Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dellšente.
4 Il revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolaritā contabile e finanziaria della gestione dellšente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
5 Nella relazione di cui al precedente comma, il revisore esprime rilievi e proposte volte a conseguire una migliore efficienza, produttivitā ed economicitā della gestione.
6 Il revisore, ove riscontri gravi irregolaritā nella gestione dellšente, ne riferisce immediatamente al Consiglio.
7 Il revisore dei conti risponde della veritā delle sue attestazioni e adempie ai suoi doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.
8 Al revisore possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi, di cui allšarticolo 20 del d.lgs. 29/93.
Articolo 103 Tesoreria.
1 Il Comune ha un servizio di tesoreria che provvede allšeffettuazione di tutte le operazioni relative alla gestione finanziaria dellšente e in particolare:
a) alla riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
b) alla riscossione di qualsiasi altra somma spettante, di cui il tesoriere č tenuto a dare comunicazione allšente;
c) al pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
d) al pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
2 Il servizio di tesoreria deve essere affidato in via ordinaria ad unšazienda di credito, scelta secondo le procedure di gara ad evidenza pubblica.
3 I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilitā, nonché da apposita convenzione.
Articolo 104 Controllo economico della gestione.
1 I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico- finanziario per la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla Giunta e dal Consiglio.
2 Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso allšAssessore competente che ne riferisce alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottare sentito il revisore.
TITOLO QUARTO
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 105 Modificazioni e abrogazione dello statuto.
1 Le modificazioni, aggiuntive e sostitutive e lšabrogazione totale o parziale dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale, con la procedura di cui allšarticolo 4, comma 3 della legge 142/90.
2 La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.
3 Lšapprovazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta lšapprovazione del nuovo.
4 Nessuna iniziativa per la revisione o lšabrogazione totale o parziale dello statuto comporta lšapprovazione del nuovo.
Articolo 106 Revisione dei regolamenti.
1 Il regolamenti comunali richiamati nel presente statuto saranno a questo adeguati entro un anno dalla sua adozione.
2 Fino allšavvenuto adeguamento si applicano le norme dei regolamenti vigenti, compatibilmente con quanto previsto dalla L. 142/1990 e succ. mod. e dal presente statuto
Articolo 107 Entrata in vigore.
1 Il presente statuto, dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge, entra in vigore il 30 giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2 Il Segretario del comune appone in calce allšoriginale dello statuto la dichiarazione dellšentrata in vigore.