Comune di Perinaldo

Provincia d'Imperia


Domande e risposte

Vai al sotto menu

I Comuni hanno potestà regolamentare in materia di Imposta Comunale sugli Immobili ?

Ai sensi degli art. 52 e 59 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446 i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizione di legge vigente.
Si consiglia pertanto di verificare in ogni Comune dove si possiede un immobile l'esistenza o meno di un regolamento.


In caso di acquisto di un immobile cosa si deve fare?

Pagare l'imposta già per l'anno in cui è avvenuto l'acquisto, per il periodo di possesso tenendo in considerazione per il primo mese il possesso solo se è superiore a 15 giorni.
Si ricorda che a partire dal 01.05.2007 le date di scadenza dei versamenti ICI sono le seguenti:
16 giugno unica soluzione o acconto (pari al 50% dell'imposta versata nell'anno precedente)

16 dicembre seconda rata (saldo)

b. A far data dal 2007 l'art. 37 , comma 53, del D.L. 223/2006 elimina l'obbligo di presentare ai fini ICI la dichiarazione ovvero la comunicazione (modulo predisposto dal Comune) . Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche ( es. immobili che hanno acquistato il diritto all'esenzione o all'esclusione dall'Ici, la costruzione che ha perso la caratteristica della ruralità, l'immobile non è più abitazione principale o è divenuto tale etc.).


In caso di morte del coniuge proprietario di un immobile cosa deve fare il coniuge superstite?

Deve considerare il possesso dell'immobile fino alla data del decesso e versare per quel periodo l'imposta a nome del coniuge deceduto;
deve, per il successivo periodo dell'anno, versare l'imposta a nome proprio.


In caso di ritardato versamento dell'ICI cosa si può fare?

Si può utilizzare il ravvedimento operoso (che presuppone l'assoluta spontaneità del pagamento da parte del contribuente) nei seguenti modi:

Ritardato pagamento effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine:

sanzione ridotta al 3,75% dell'imposta dovuta (1/8 del 30%);
interesse conteggiato nella misura 3% annuale ;
Ritardato pagamento effettuato dopo il trentesimo giorno purchè il Comune non abbia iniziato attività di controllo (art.16 Regolamento comunale) :

sanzione ridotta al 6% dell'imposta dovuta (1/5 del 30%);
interesse conteggiato nella misura del 3% annuale (3,5% per il 2001, 3% per il 2002-2003 , 2,5% dal 2004 al 2007, 3% dal 2008)

Le somme relative all'imposta, alla sanzione ed agli interessi vanno versate cumulativamente presso gli uffici postali o i concessionari della riscossione utilizzando l'ordinario bollettino previsto per il pagamento dell'imposta nel quale dovrà essere barrata la casella "ravvedimento".

L'intero importo (imposta + sanzione ridotta + interessi) va indicato nella riga "Ricevuta di un versamento di €. ..." e nella riga "Certificato di accreditamento di €. ...".

Gli importi riferiti alle varie imposte (aree fabbricabili, abitazione principale e altri fabbricati) vanno invece indicati senza maggiorazione per interessi e sanzioni, nei corrispondenti righi e caselle.

Il contribuente dovrà successivamente comunicare al Comune attraverso il modulo disponibile presso il Servizio Tributi (vedi Modulistica ) il tardivo versamento.


Un contribuente proprietario di un appartamento decide di cederlo in comodato gratuito al figlio. Cosa deve fare per poter usufruire della detrazione per abitazione principale?

Può usufruire della detrazione solo se il figlio è residente in detto immobile e solo previa presentazione all'Ufficio Tributi di dichiarazione sostitutiva (vedi Modulistica) entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
Si precisa , inoltre,che potrà usufruire solamente della detrazione deliberata dal Comune e non della ulteriore detrazione pari al 1,33 per mille della base imponibile prevista dalla L.244/2007 .

La riduzione è valida fino a che ne sussistono le condizioni.


Un contribuente ha l'abitazione principale catastalmente composta da due singoli subalterni con le due rendite catastali, che però di fatto costituiscono un unico appartamento. Può considerarla un'unica unità immobiliare e utilizzare la detrazione per abitazione principale sul totale delle due rendite?

Considerato che per unità immobiliare si intende la più piccola entità da iscrivere in catasto alla quale può essere attribuita un'autonoma rendita catastale, non è corretto utilizzare come base imponibile la somma algebrica delle rendite risultanti in catasto delle due singole unità immobiliari e quindi applicare la detrazione per abitazione principale. Queste unità immobiliari vanno considerate singolarmente e, pertanto, devono essere soggette separatamente ad imposizione ciascuna per la propria rendita. Pertanto, solo una unità può essere assoggettata ad ICI come abitazione principale con applicazione delle agevolazioni e delle riduzioni per questa previste. L'altra va invece considerata come altro fabbricato. Per poter usufruire degli effetti della detrazione sarebbe opportuno che il contribuente richiedesse l'accatastamento unitario dei due singoli cespiti creando non solo di fatto ma anche di diritto un'unica unità immobiliare.


Un contribuente ha effettuato un versamento superiore a quanto dovuto, può chiederne il rimborso?

Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente, per tutti i tributi locali , compreso quindi l'ICI, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento (art. 1 c. 164 l. 296/2006), utilizzando il modulo di richiesta predisposto dal Comune (vedi modulistica) allegando ricevuta di versamento.

Il Comune provvederà al rimborso entro 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, comprensivo degli interessi calcolati dalla data dell'eseguito versamento al tasso legale vigente.

Ai sensi dell'art.19 del Regolamento Comunale.Non si fa luogo a rimborso se l'importo da rimborsare è uguale o inferiore a euro 5,00 (cinque).


Fino a quale importo il versamento ICI non è dovuto?

Ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Comunale non si fa luogo al versamento se l'imposta da versare è uguale o inferiore a euro 5,00 (cinque).


Possiedo alcuni terreni nel Comune di Perinaldo, devo versare l'imposta ?

I terreni agricoli nel Comune di Perinaldo sono esenti dall'imposta . (aree montane o di colline delimitate ai sensi dell'art.15 L.27.12.1977 n.984. Circolare Ministero delle Finanze n.9 del 14.06.1993)

Sono invece soggetti all'imposta le aree fabbricabili, l'area cioè utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'edificabilità dell'area non deve necessariamente discendere dai piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica risulti da un piano regolatore generale.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


Ho un fabbricato iscritto al catasto terreni (fabbricato rurale) , mi hanno riferito che non devo pagare l'imposta ICI , è vero ?

Non è corretto affermare che i fabbricati rurali non versano l'ICI . Solo quelli che presentano i requisiti di esenzione sono esenti, tutti gli altri vanno pertanto dichiarati al Catasto Urbano e sono soggetti al pagamento dell'imposta.
Sono esenti i fabbricati rurali adibiti ad abitazione che presentano i requisiti di cui al D.L. 557/1193 convertito dalla Legge n.133/1994, modificati con il D.P.R. 139/1998 , la L.296/2006 e L. 222/2007 e più precisamente:
Il fabbricato deve essere utilizzato quale abitazione :
- dal titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale sul terreno per esigenze connesse all'attività agricola svolta;
- dall'affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l'immobile è asservito;
- da uno dei soci o amministratori delle società agricole di cui all'art.2 del D.Lgs. 99/04, aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale;
I soggetti di cui sopra devono rivestire la qualifica di imprenditore agricolo, iscritti nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio.
- da familiari conviventi a carico dei soggetti di cui ai primi due punti risultati dalle
certificazioni anagrafiche ; da coadiuvanti iscritti come tali ai fini previdenziali;
- da pensionati per aver svolto attività in agricoltura ;

- superficie: le abitazioni devono essere asservite ad un fondo con superficie non inferiore a 3.000 metri (comuni montani);
- volume d'affari: il volume d'affari derivante dall'esercizio dell'attività agricola deve risultare superiore ad un quarto (comuni montani) del reddito complessivo considerato ai fini Irpef, senza far confluire in esso trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
- Tipologia: le abitazioni in esame non devono presentare i requisiti di immobili di lusso (cat. A/1 e A/8).

Sono esenti le costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art.2135 del codice civile ( imprenditore agricolo con partita Iva e iscrizione C.C.I.A.A. -salvo casi di esenzioni- per attività agricola ) e in particolare destinate alla protezione delle piante,alla conservazione di prodotti agricoli, alla custodia di macchine agricole, attrezzi, scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento, all'allevamento e al ricovero degli animali, all'agriturismo, ad uso ufficio azienda agricola, alla manipolazione, trasformazione,
conservazione,valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli , anche se effettuate da cooperative agricole e loro consorzi , all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

L'Imposta Comunale sugli Immobili va versata con gli importi in centesimi o va arrotondata all'euro ?

La legge finanziaria l. 296/2006 , ai fini di uniformità e semplificazione delle modalità di pagamento dei tributi locali, prevede che ciascun pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi , ovvero per eccesso se superiore a detto importo.



tel.0184/672001 - fax 0184/672021 - P.IVA 00193210085 |

Torna ai contenuti | Torna al menu