Comune di Perinaldo

Provincia d'Imperia


Disciplinare di produzione

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DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEL
“CARCIOFO di PERINALDO”
e “CARCIOFO SELVATICO di PERINALDO”
De.C.O.


Art. 1.

La denominazione comunale di origine (De.C.O.) è riservata ai carciofi (Cynara scolimus) che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione comunale di origine “Carciofo di Perinaldo” e “Carciofo Selvatico di Perinaldo” designa i capolini senza spine, raccolti da piante locali e limitatamente nel territorio del Comune di Perinaldo fra i 300 e i 650 mt.

Art. 3.

Le condizioni climatiche del territorio di Perinaldo, ideali per la coltura del carciofo proveniente dalla Provenza hanno favorito e protratto fino ad oggi la presenza della coltivazione da oltre 2 secoli.
I segni del connubio tra coltura e popolazione si trovano nel numero di piatti a base di carciofi che caratterizzano la cucina locale nel periodo di raccolta dei capolini, nella lavorazione del prodotto da conservare sott’olio e nella coltivazione praticamente diffusa in tutti gli ‘orti’ delle famiglie perinaldesi.
Per questo prodotto tipico verrà garantita la rintracciabilità mediante la creazione di un elenco di produttori, che saranno soggetti ai controlli da parte della commissione comunale preposta.


Art. 4.

La coltivazione del carciofo inizia con le operazioni di impianto consistenti in una accurata preparazione del terreno che prevede una buona aratura e un interramento di concimi preferibilmente di origine organica.
Il trapianto avviene, tra aprile e maggio o tra agosto e settembre, utilizzando piantine provenienti da piante madri locali per diradamento o divisione di ceppaia.
E’ consigliato il diradamento progressivo e il rimpianto dei cespi ogni 3/5 anni a seconda della densità dell’impianto per il controllo delle malerbe e dei nematodi.
Le forme di coltivazione ammesse sono quelle tradizionali o a file con un sesto di impianto consigliato di 100-120 cm tra le file e di 70-90 cm sulla fila. ( ±1 pianta ogni metro² )
Il prodotto destinato alla vendita, dovrà essere conservato in locali idonei, a temperatura controllata per un tempo massimo di 7 giorni e soddisfare le seguenti caratteristiche qualitative al momento dell’immissione alla vendita:

• interi (escluso il prodotto conservato sott’olio o lavorato);
• sani, puliti e privi di sostanze estranee visibili;
• di aspetto fresco;
• esenti da parassiti o danni provocati da attacchi parassitari;
• senza presenza di barbe o stoppe interne e divisi secondo categorie come di seguito indicate:
• cat. A capolino principale
• cat. B capolini laterali
• cat. C capolini che per caratteristiche qualitative non soddisfino i requisiti minimi per l’immissione alla vendita richiesti dalle cat. A e B come deformità o alterazioni dovute a ammaccature, gelo, macchie o inizio di lignificazione e presenza di barbe o stoppe.

I materiali usati per il confezionamento dovranno essere nuovi, puliti e di natura tale da non provocare alterazioni al prodotto.
L’olio usato nel prodotto confezionato dovrà essere extra-vergine di oliva taggiasca De.C.O. conforme al relativo disciplinare.
Le etichette da apporre sul prodotto destinato alla vendita, saranno fornite dal Comune di Perinaldo ai produttori che avranno richiesto ed ottenuto il marchio De.C.O.

Art. 5.

Il “Carciofo di Perinaldo” presenta innumerevoli qualità e caratteristiche tipiche:

• il frutto non presenta spine, è composto e leggermente schiacciato di color viola cenere, tenerissimo senza barbe o stoppe; il cuore è delicato e di color paglierino, ed assume una tinta tendente al violetto quanto più è maturo.
• la seconda fioritura laterale è più slanciata ed omogenea rispetto alla prima e non presenta la classica apertura apicale delle foglie, come gli altri carciofi senza spine.
• la pianta cespugliosa ha un portamento eretto, con foglie molto decorative, di color argento in superficie e con tonalità più tenui nella parte inferiore.
• la raccolta inizia a fine aprile e si protrae fino a giugno andando a collocarsi in un periodo in cui le altre produzioni sono giunte al termine.
• il Carciofo Selvatico si differenzia dal Perinaldo per la pezzatura più ridotta del frutto, il colore più scuro, la presenza di piccole spine.

Art. 6.

Per la vendita del prodotto fresco, i capolini devono essere posti in contenitori o legati a mazzi. L’ etichetta sia per il prodotto fresco che per quello lavorato dovrà contenere le seguenti indicazioni:

• “Carciofo Selvatico di Perinaldo” o “Carciofo di Perinaldo” e “Denominazione Comunale di Origine” o la sola sigla “De.C.O.”
• la ragione sociale e l’indirizzo del produttore.
• il numero o peso di capolini
• la categoria di appartenenza
• il logo di seguito riportato (all. 1)

oltre a quanto previsto dalle vigenti normative.


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