Comune di Perinaldo

Provincia d'Imperia


Disciplinare di produzione

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COMUNE DI PERINALDO

Provincia di Imperia

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA TAGGIASCA

De.C.O.


Art. 1

La denominazione di origine territoriale De.C.O. è riservata all’olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2

La denominazione di origine territoriale De.C.O. è riservata all’olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Taggiasca presente negli oliveti per almeno il 90%. Possono, altresì, concorrere altre varietà presenti negli oliveti in misura non superiore al 10%.

Art. 3

La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 comprende i territori olivati atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione situati nel territorio di Perinaldo.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell’olio extravergine di oliva di cui all’art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all’olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura possono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e degli oli destinati alla denominazione di origine territoriale De.C.O.

Sono pertanto idonei gli oliveti collinari di media o forte pendenza situati nel territorio di Perinaldo con disposizione prevalente a terrazze,.

Per la produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione di origine territoriale De.C.O. sono da considerarsi idonei gli oliveti compresi nella zona di produzione sopra descritta, i cui terreni, di giacitura in pendenza più o meno accentuata con disposizione a terrazze, derivano dalla disgregazione meccanica della roccia madre di origine calcarea ( Eocene) con la formazione di stratificazioni che nel tempo hanno determinato il terreno agrario.

Art. 5

La zona di oleificazione dell’olio extravergine di oliva a denominazione territoriale De.C.O. comprende il territorio amministrativo del Comune di Perinaldo.

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva a denominazione De.C.O. deve avvenire direttamente dalla pianta a mano o con mezzi meccanici.

Per l’estrazione dell’olio extravergine di oliva De.C.O. sono ammessi soltanto i processi meccanici e fisici atti a garantire l’ottenimento di oli senza alcuna alterazione delle caratteristiche qualitative contenute nel frutto, con processi di estrazione tradizionale o centrifugo a freddo.

Art. 6

All’atto dell’immissione al consumo l’olio extravergine di oliva Taggiasca De.C.O. deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

· colore giallo per le olive che hanno raggiunto la maturazione

· colore verde per le olive che non hanno raggiunto piena maturazione

· odore di fruttato maturo

· odore di fruttato scerbo

· sapore fruttato con sensazione decisa di dolce per gli oli derivati da olive mature

· sapore fruttato con sensazione di amaro e piccante per gli oli derivanti da olive verdi

· sapore fruttato acerbo con sensazione di carciofo

Art. 7

La raccolta delle olive destinate alla produzione dell’olio extravergine di oliva De.C.O. deve essere effettuata entro il 30 gennaio di ogni anno.

La certificazione del prodotto sarà garantita tramite etichettatura controllata e attestante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata e nei modi previsti dal disciplinare.

Sarà inoltre garantita la rintracciabilità del prodotto tramite apposito elenco dei produttori aderenti alla De.C.O.

Art. 8

Alla denominazione di origine De.C.O. è vietata l’aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare, ivi compresi aggettivi tipo: fine, scelto, selezionato, superiore etc.

E’ consentito l’uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

L’olio extravergine di oliva Taggiasca De.C.O. di cui all’art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti in vetro o acciaio inox di capacità non superiore a litri 10.

L’etichetta fornita dal Comune di Perinaldo ai produttori che avranno richiesto e ottenuto il marchio De.C.O. dovrà contenere le seguenti indicazioni:

· nome del produttore

· l’annata di produzione

· la scadenza del prodotto

· il contenuto di olio espresso in lt.

· il logo di seguito riportato (all. 1)

· il luogo di imbottigliamento

· il lotto di produzione

oltre a quanto previsto dalle vigenti normative


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