Comune di Perinaldo

Provincia d'Imperia


Benessere degli animali

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OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI E PER
UNA MIGLIORE CONVIVENZA CON LA COLLETTIVITÀ UMANA.

Approvato con delibera C.C. n.23 del 01/10/2007

RELAZIONE

Oggetto: Regolamento Comunale per il benessere degli animali e per una migliore convivenza con la collettività umana.

La normativa che regola i vari aspetti del rapporto da tenersi con gli animali è assai ricca e necessita di un Regolamento Comunale che, oltre a rendere omogeneo il quadro al fine di una sua più facile applicazione, sappia tener conto di specifiche scelte che in materia si vogliono operare nella nostra comunità.

Si richiamano qui di seguito i principali riferimenti normativi cui ci si è ispirati nella stesura del
Regolamento in oggetto:
- l’articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979 in materia di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei
regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali;;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 “Regolamento di Polizia
Veterinaria”;
- la legge-quadro 14 agosto 1991, n. 281 e la legge regionale n. 23/2000 per la tutela degli animali
d’affezione e la prevenzione del randagismo;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 “Recepimento dell’accordo
recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy”;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 532 “Attuazione della direttiva 91/628/CEE relativa alla
protezione degli animali durante il trasporto così come modificato dal Decreto Legislativo 20 ottobre
1998, n. 388;
- la legge 7 febbraio 1992, n. 150 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della
Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975, n. 874 e del Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire per la salute e per l’incolumità pubblica;
- il Decreto Legislativo 27 gennaio, n. 116 “Attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;
- la Legge 11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;
- l’articolo 70 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 “Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza”, l’articolo 129 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635
“Regolamento per l’esecuzione del Testo Unico di Pubblica Sicurezza e la relativa Circolare del
Ministro dell’Interno 3 ottobre 1994, n. 559/LEG/200.112.bis interpretativa del Decreto Legislativo 13
luglio 1994 n. 480;
- la Legge 20 luglio 2004, n. 189 “Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali,
nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies, 544-sexies, 638, 672 e 727 del Codice
Penale;
- la Dichiarazione Universale dei diritti dell’animale proclamata dall’Unesco il 15 ottobre 1978;
Pertanto rilevata la necessità di coordinare in un Regolamento la tutela degli animali che si trovano o dimorano temporaneamente o stabilmente nel territorio comunale si propone all’approvazione del
Consiglio Comunale l’allegato Regolamento, dando atto che le eventuali spese che si dovessero
sostenere a causa dell’applicazione dell’art. 57 troveranno capienza in apposito capitolo del bilancio,
ad oggetto “Tutela dei diritti dei viventi non umani” nel quale andranno appostati ,a norma dell’art. 65, gli introiti acquisiti derivanti dalle sanzioni. Perinaldo,

COMUNE DI PERINALDO
PROVINCIA DI IMPERIA
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL BENESSERE DEGLI ANIMALI
E PER UNA MIGLIORE CONVIVENZA
CON LA COLLETTIVITA’ UMANA


INDICE
Capitolo I - PRINCIPI
• Art. 1 - Profili istituzionali
• Art. 2 - Valori etici e culturali
• Art. 3 - Competenze del Sindaco
• Art. 4 - Tutela degli animali
Capitolo II – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
• Art. 5 - Definizioni
• Art. 6 - Ambito di applicazione
• Art. 7 - Esclusioni
Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI
• Art. 8 - Modalità di detenzione e custodia di animali
• Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
• Art. 10 - Animali vaganti
• Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
• Art. 12 - Abbandono e rilascio di animali
• Art. 13 - Avvelenamento di animali
• Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico
• Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
• Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
• Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
• Art. 18 - Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
• Art. 19 - Esposizioni e manifestazioni con detenzione di animali di affezione
• Art. 20 - Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di
riposo/ospedali/scuole
• Art. 21 - Inumazione di animali
• Art. 22 - Scelte alimentari
Capitolo IV - CANI
• Art. 23 - Anagrafe canina
• Art. 24 - Cucciolate di cani
• Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali
• Art. 26 - Divieto di detenzione a catena
• Art. 27 - Dimensioni dei recinti
• Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
• Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani
• Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
• Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali
• Art. 32 - Smarrimento, rinvenimento, affido
• Art. 33 - Cane di quartiere
• Art. 34 - Detenzione dei cani da guardia
• Art. 35 - Documenti da portare al seguito
Capitolo V - GATTI
• Art. 36 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
• Art. 37 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale
• Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi
• Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
• Art. 40 - Cantieri
• Art. 41 - Custodia dei gatti di casa
Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI
• Art. 42 - Modalità di detenzione e misura delle gabbie
Capitolo VII – VOLATILI
• Art. 43 - Detenzione di volatili
• Art. 44 - Dimensioni delle gabbie
• Art. 45 - Volatili da cortile
• Art. 46 - Della popolazione di Columba livia var. domestica
• Art. 47 - Nidi
Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI
• Art. 48 - Ittiofauna
• Art. 49 - Detenzione di specie animali acquatiche
• Art. 50 - Dimensioni e caratteristiche degli acquari
• Art. 51 - Tartarughe acquatiche
Capitolo IX – NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI ALTRE SPECIE ANIMALI
• Art. 52 - Rettili
• Art. 53 – Aracnidi
Capitolo X – EQUIDI
• Art. 54 - Equidi
Capitolo XI – PICCOLA FAUNA
• Art. 55 - Tutela della piccola fauna
Capitolo XII– ANIMALI ESOTICI
• Art. 56 - Tutela degli animali esotici
Capitolo XIII – CANILI, GATTILI E RANDAGISMO
• Art. 57 - Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione alla struttura
. convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste che collaborano
attivamente con il Comune.
• Art. 58 - Adozioni di animali
• Art. 59 - Accesso alle strutture convenzionate
Capitolo XIV– PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E TECNOLOGICI
• Art. 60 - Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici.
• Art. 61 - Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione.
• Art. 62 - Recupero e riabilitazione animali da laboratorio.
Capitolo XV – ANIMALI DA REDDITO A CARATTERE FAMILIARE
• Art. 63 - Ricoveri per animali a carattere zootecnico.
Capitolo XVI – DISPOSIZIONI FINALI
• Art. 64 - Sanzioni.
• Art. 65 - Utilizzo degli introiti delle sanzioni
• Art. 66 - Vigilanza.
• Art. 67 - Collaborazione con Associazioni.
• Art. 68 - Incompatibilità e abrogazione di norme.
• Art. 69 - Norme finali.

Capitolo I - PRINCIPI

Art. 1 - Profili istituzionali
Il Comune di Perinaldo, ispirandosi alla Dichiarazione Universale dei Diritti degli Animali proclamata
il 15 ottobre 1978 presso la sede dell’Unesco a Parigi, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle
Leggi nazionali e della Regione Liguria e dal proprio Statuto:
1. promuove la cura e la presenza nel proprio territorio degli animali, quale elemento
fondamentale e indispensabile dell’ambiente.
2. riconosce agli individui e alle specie animali il diritto ad un’esistenza compatibile con le proprie
caratteristiche biologiche, fisiologiche ed etologiche.
3. individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso
tutti gli esseri viventi e in particolare verso le specie più deboli.
4. promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione e al rispetto degli
ecosistemi e degli equilibri ecologici al fine di garantire sia gli habitat cui gli animali sono
legati per la loro esistenza sia la possibilità di un’organica convivenza con la collettività umana
nel rispetto dei criteri di tutela della salute pubblica.
5. istituisce l’Ufficio Diritti Animali e affida allo stesso le competenze in ambito di tutela degli
animali sul territorio comunale, incluse attività di controllo, vigilanza e applicazione del
presente Regolamento.
6. L’Ufficio Diritti Animali si rapporta, ai fini della protezione e del benessere degli animali, con i
cittadini, le associazioni animaliste, protezioniste e ambientaliste, e in particolare quelle
riconosciute dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali e del Ministero dell’Ambiente,
della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 2 - Valori etici e culturali
Il Comune di Perinaldo, nell’ambito dei principi e indirizzi fissati dalle Leggi nazionali e della
Regione Liguria e dal proprio Statuto:
1. riconosce la libertà di ogni cittadino di esercitare, in modo singolo o associato, le attività
connesse con l’accudimento e la cura degli animali, quale mezzo che concorre allo sviluppo
della personalità e in grado di attenuare le difficoltà espressive e di socializzazione, soprattutto
nelle fasi dell’infanzia e della vecchiaia.
2. opera affinché sia promosso nel sistema educativo dell’intera popolazione, e soprattutto in
quello rivolto all’infanzia, il rispetto degli animali e il principio della corretta convivenza con
gli stessi.
3. incoraggia gli orientamenti di pensiero e culturali che attengono al rispetto ed alla tutela degli
animali e promuovono iniziative per la sopravvivenza delle specie animali.
4. si impegna a favorire programmi di preparazione di cani per i disabili e l’utilizzazione degli
animali da compagnia ai fini della pet–therapy, effettuati da parte di persone e/o associazioni
con cognizioni e competenze specifiche.
5. potrà avvalersi, per il raggiungimento dei fini di cui ai precedenti commi, della collaborazione
delle Associazioni protezioniste, ambientaliste ed animaliste anche attraverso la stipulazione di
idonee convenzioni.

Art. 3 - Competenze del Sindaco
Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e della
Regione in materia di protezione degli animali e di difesa del patrimonio zootecnico. In
particolare, il Sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria locale:
1. rilascia l’autorizzazione al funzionamento dei rifugi per animali, pubblici e privati e delle altre
strutture di ricovero per animali previste dalla legge;
2. può disporre, in caso di maltrattamenti, che gli animali di affezione siano posti in osservazione
per l’accertamento delle condizioni fisiche, anche ai fini della tutela igienicosanitaria e del
benessere animale.

Art. 4 - Tutela degli animali
1. Il Comune, in base alla Legge quadro n. 281 del 14 agosto 1991 in materia di animali di
affezione e prevenzione del randagismo, e alla Legge n. 189 del 20 luglio 2004 “Disposizioni
concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in
combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”, promuove e disciplina la tutela degli
animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro
abbandono.
2. Il Comune si adopera altresì a diffondere e promuovere massimamente quelle garanzie
giuridiche attribuite agli animali dalle leggi dello Stato.
3. Il Comune condanna e persegue ogni manifestazione di maltrattamento verso gli animali e
ribadisce la propria contrarietà ad ogni forma di violenza fisica e psicologica espletata, a
qualsiasi scopo, nei confronti degli animali.
4. Il Comune provvede alla costruzione di ricoveri pubblici per gli animali, (canili) o a
convenzionarsi con strutture per il ricovero e la custodia temporanea degli animali.

Capitolo II - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 5 – Definizioni
1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le
tipologie e razze di animali da affezione di cui alla Legge 14 agosto 1991 n° 281 e successive
modifiche, sia che convivano stabilmente od occasionalmente con l’uomo, sia che vivano in
libertà, e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti sul territorio comunale a qualsiasi
titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
Si riconosce altresì la qualifica di animale d’affezione a qualsiasi esemplare di qualsivoglia
specie che sia detenuto al mero scopo di compagnia, ove non contrasti con le normative vigenti.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell’interesse della comunità locale,
nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche di vertebrati ed invertebrati, fatte salve le
specie il cui prelievo è comunque regolato dalle leggi vigenti, in virtù della normativa nazionale
e regionale, e quindi comprese nel Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato
dall’art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della Legge n- 157 dell’ 11 febbraio 1992
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

Art. 6 - Ambito di applicazione
1. Le norme di cui al presente regolamento riguardano tutte le specie animali che si trovano o
dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio del Comune.
2. Le norme previste dai successivi articoli 8 e 9 (modalità di detenzione e custodia di animali,
maltrattamento e mancato benessere di animali) devono comunque considerarsi valide per
qualsiasi animale, come definito al precedente articolo 5.

Art. 7- Esclusioni
1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano:
a. alle attività economiche inerenti l’allevamento di animali da reddito o ad esso connesse in
quanto regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
b. alle attività di studio e sperimentazione inerenti anche la sperimentazione animale in quanto
regolamentate da normativa nazionale e comunitaria;
c. agli animali selvatici ed esotici di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 ( Ratifica ed
esecuzione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in
via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973).

Capitolo III - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8 – Modalità di detenzione e custodia di animali
1. Chi custodisce un animale dovrà averne cura e rispettare le norme dettate per la sua tutela.
2. Gli animali, di proprietà o custoditi a qualsiasi titolo, dovranno essere fatti visitare da medici
veterinari ogni qualvolta il loro stato di salute lo renda necessario ed i proprietari dovranno
porre in essere, per quanto possibile, le prescrizioni impartite.
3. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno accudirli e alimentarli secondo la
specie e la razza alla quale appartengono.
4. A tutti gli animali di proprietà, o custoditi a qualsiasi titolo, dovrà essere garantita
costantemente la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, relative alle loro
caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali, nel rispetto delle esigenze di tutela
del pubblico decoro, igiene e salute.
5. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo di animali, dovranno prendere ogni possibile
precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni.
6. I proprietari e/o detentori di animali hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o
sporchino le proprietà pubbliche e private.
7. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali devono impegnarsi a impedire la
proliferazione, se non di fronte alla certezza di collocare idoneamente la cucciolata.
8. I proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo di animali devono informarsi sui metodi più
opportuni per il contenimento delle nascite, sterilizzando i felini lasciati vagare liberi sul
territorio.

Art. 9 - Maltrattamento e mancato benessere di animali
1. E’ vietato mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli
animali e che contrasti con le vigenti disposizioni ed è altresì vietata qualsiasi azione che possa
nuocere al benessere degli animali, come specificato in dettaglio e a mero titolo esemplificativo
nei divieti di cui ai commi seguenti del presente articolo.
2. E’ vietato custodire gli animali in spazi angusti e/o privi dell’acqua e del cibo necessario o
sottoporli a variazioni termiche o rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
3. E’ vietato tenere animali in isolamento e/o condizioni di impossibile controllo quotidiano del
loro stato di salute o privarli dei necessari contatti sociali caratteristici della loro specie.
4. E’ vietato custodire animali in terrazze o balconi senza idoneo riparo, custodirli in rimesse o
cantine oppure segregarli in contenitori inadeguati o scatole, anche se posti all’interno di
appartamenti o di altri locali (anche commerciali) senza luce naturale ed adeguato ricambio
d’aria.
5. E’ vietato separare i cuccioli di cani e gatti dalla madre prima dei 60 giorni di vita se non per
gravi motivazioni certificate da un medico veterinario.
6. E’ vietato detenere permanentemente animali in gabbia ad eccezione di casi di trasporto, di
ricovero per cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali osservando
le disposizioni di cui all’art. 17; fanno eccezione uccelli e piccoli roditori nonché animali che,
per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E’ vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica in ambienti
inadatti (angusti o poveri di stimoli) che impediscono all’animale di manifestare i
comportamenti tipici della specie; è vietato l’uso di strumenti cruenti (collari elettrici con
rilascio di scariche, collari con punte, ecc.) per l’addestramento di qualsiasi tipo di animale.
8. E’ vietato l’addestramento inteso ad esaltare la naturale aggressività e/o la potenziale
pericolosità di razze ed incroci di cani con spiccate attitudini aggressive.
9. E’ vietato ricorrere all’addestramento di animali appartenenti a specie selvatiche, fatto salvo
quanto previsto dalle normative nazionali.
10. E’ vietata su tutto il territorio comunale la colorazione di animali per qualsiasi scopo, la
detenzione di animali colorati artificialmente e la loro vendita.
11. E’ vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, nei vani portabagagli
chiusi (ovvero non comunicanti con gli abitacoli) degli autoveicoli.
12. E’ vietato condurre animali al guinzaglio tramite mezzi di locomozione in movimento, siano
essi a trazione meccanica o animale.
13. E’ vietato esporre animali in luoghi chiusi a suoni, rumori o musiche ad un volume tale da
essere considerato nocivo. L’effettuazione di giochi pirotecnici all’interno o in prossimità di
aree verdi e abitazioni deve essere comunicata in anticipo al competente Ufficio comunale per
la tutela degli animali al fine di escludere possibili danni agli animali.
14. E’ vietato detenere permanentemente al buio o permanentemente a luce artificiale gli animali; al
fine dell’applicazione di tale divieto si deve tenere in considerazione la peculiare esigenza
biologica della razza. Il riferimento alle ore di luce solare è relativo ad ogni singolo giorno
dell’anno.
15. E’ vietato trasportare e/o custodire animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro
sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei; gli appositi contenitori dovranno consentire la
stazione eretta, ovvero la possibilità per gli animali di sdraiarsi e rigirarsi; è vietato il trasporto
di animali in condizioni di sovraffollamento; gli animali devono essere protetti dagli urti causati
dai movimenti del viaggio e protetti dalle intemperie e da forti variazioni climatiche
16. Gli atti di amputazione del corpo degli animali (quali taglio di coda e orecchie, onichectomia
ovvero taglio della prima falange del dito dei gatti, operazioni di devocalizzazione) sono vietati
quando motivati da ragioni estetiche e non curative, ovvero quando cagionino una diminuzione
permanente della integrità fisica degli stessi, salvo i casi, certificati da un medico veterinario, in
cui l’intervento si renda necessario per prevenire o guarire malattie.
17. E’ vietato custodire animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d’aria. Per il
periodo compreso tra i mesi primaverili e quelli estivi è vietato tenere animali in autoveicoli in
sosta prolungata al sole. E’ comunque sempre vietato tenere animali in autoveicoli in sosta per
più di 5 ore consecutive.
18. E’ vietato l’allevamento di animali al fine di ottenere pellicce.

Art. 10 Animali vaganti
1. Sono considerati vaganti quegli animali di specie domestica di cui alla legge 281/1991 che
vivono allo stato libero, cioè non sottoposti a custodia di esseri umani.
2. Fatto salvo quanto previsto dalle norme sanitarie in vigore e dalle legge 281/1991è fatto divieto
ai cittadini di catturare animali vaganti per qualsiasi scopo, salvo per fini di soccorso
3. Ai fini del controllo sanitario, gli animali vaganti devono essere ritirati dal Servizio di
Zooprofilassi indicato dal Servizio veterinario dell’ASL, su segnalazione degli organi di Polizia
competenti, per il successivo ricovero presso il canile sanitario ASL. Effettuati i controlli
sanitari e anagrafici previsti, nel caso in cui l’animale non venga riscattato dal legittimo
proprietario, trascorsi 10 giorni dal ricovero viene ceduto al canile rifugio convenzionato con il
Comune di Perinaldo, per il successivo affido.
4. Ai fini del controllo e delle cure sanitarie, i gatti che vivono in stato di libertà sul territorio
comunale sono ritirati oltre che dal sopra menzionato Servizio di Zooprofilassi, anche dai
soggetti indicati all’art. 5, comma 2 e art. 6, comma 1, della Legge Regionale 23/2000.
Effettuati i controlli sanitari, i gatti sono reimmessi nella loro colonia di provenienza e nel loro
habitat originario od in altro idoneo.

Art. 11 - Cattura, detenzione e commercio di fauna selvatica
1. E’ fatto divieto sul territorio comunale di molestare, catturare, detenere e commerciare le specie
appartenenti alla fauna selvatica, fatto salvo quanto stabilito dalle leggi vigenti che disciplinano
l’esercizio della protezione della fauna selvatica, della pesca e delle normative sanitarie.
2. Sono sottoposte a speciale tutela sul territorio comunale, per la loro progressiva rarefazione,
tutte le specie di Anfibi e Rettili, sia che si tratti di individui adulti che di uova o larve ed i
microhabitat specifici a cui esse risultano legate per la sopravvivenza; in particolare sono quindi
protette le zone umide riproduttive degli anfibi, in tutte le loro forme e tipologie e qualsiasi
prelievo operato dai soggetti autorizzati dalla normativa regionale deve essere comunicato in
anticipo al competente Ufficio per la tutela degli animali
3. La pulizia di fontane pubbliche, degli alvei dei laghetti artificiali o naturali e dei corsi d’acqua,
con presenza di mammiferi, uccelli, rettili o anfibi, dovrà sempre avvenire comunicando tale
intenzione in anticipo alla data d’inizio dei lavori al competente Ufficio Diritti degli animali per
i necessari eventuali controlli che escludano danni agli animali.

Art. 12 – Abbandono e rilascio di animali
1. E’ vietato rilasciare qualsiasi tipo di animale, sia domestico che selvatico, sia appartenente alla
fauna autoctona o esotica, in qualunque parte del territorio comunale, compresi giardini, parchi
e qualsiasi tipologia di corpo idrico.
2. E’ fatta salva la liberazione in ambienti adatti di individui appartenenti alle specie di fauna
autoctona provenienti da Centri di Recupero o Istituti scientifici autorizzati ai sensi delle leggi
vigenti.
Art. 13 - Avvelenamento di animali
1. Su tutto il territorio comunale è proibito a chiunque, in osservanza alla normativa vigente per
l’esercizio della caccia ed alle relative sanzioni e fatte salve eventuali responsabilità penali,
detenere, spargere, depositare, liberarsi e/o disfarsi in qualsiasi modo, di esche avvelenate o
altro materiale contenente veleni o altre sostanze che siano tossiche o irritanti, in luoghi ai quali
possano accedere animali, escludendo le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, che
devono essere eseguite con modalità tali da non interessare e nuocere in alcun modo ad altre
specie animali e con pubblicizzazione delle stesse tramite avvisi scritti da diffondere nelle zone
interessate. Chiunque venga a conoscenza di avvelenamenti o spargimento di sostanze velenose,
lo segnala oltre che ai soggetti previsti dalla legge all’Ufficio Diritti degli animali indicando,
ove possibile, specie e numero degli animali, la sintomatologia a carico degli animali
avvelenati, le sostanze di cui si sospetta l'utilizzo, nonché i luoghi in cui gli avvelenamenti si
sono verificati.
2. L’Ufficio Diritti degli animali determinerà proposte di tempi e modalità di sospensione delle
attività svolte nell’area interessata e solleciterà la bonifica del terreno e/o luogo interessato
dall’avvelenamento, che dovrà essere segnalato con apposita cartellonistica per il periodo
ritenuto necessario.

Art. 14 - Accesso degli animali sui mezzi di trasporto pubblico
1. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi di trasporto pubblico operanti nel Comune,
se non in contrasto con i regolamenti o carta dei servizi delle aziende di trasporto.
2. L’animale dovrà in ogni caso essere accompagnato dal padrone o detentore a qualsiasi titolo;
per i cani è obbligatorio l’uso del guinzaglio, della museruola e di strumentazione idonea alla
rimozione delle deiezioni con esclusione dei cani per non vedenti e portatori di handicap; per i
gatti è obbligatorio il trasportino.
3. Il proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, che conduce animali sui mezzi di trasporto
pubblico dovrà aver cura che gli stessi non sporchino o creino disturbo o danno alcuno agli altri
passeggeri o alla vettura.
4. Non potranno essere trasportati sui mezzi di trasporto pubblico animali appartenenti a specie
selvatiche di comprovata pericolosità.
5. Nel caso specifico del trasporto pubblico su taxi, i conducenti degli stessi hanno la facoltà di
rifiutare il trasporto di animali di grossa taglia, tranne i cani di accompagnamento dei disabili e
dei non vedenti; per quelli di piccola taglia, quali ad esempio gatti e piccoli cani, è auspicabile
l’ammissione al trasporto; il servizio taxi, a tale scopo, dovrà essere avvisato alla chiamata e
dichiarare o meno la propria disponibilità ad effettuare il trasporto.
Art. 15 - Divieto di accattonaggio con cuccioli o animali non in buono stato di salute o maltrattati
E’ vietato esibire per la pratica dell’accattonaggio animali di età inferiore ai 4 mesi e comunque
animali in stato di incuria e denutrizione, in precarie condizioni di salute, sofferenti per le
condizioni ambientali in cui vengono tenuti ed esposti o in condizioni tali da suscitare l’altrui
pietà.

Art. 16 - Divieto di offrire animali in premio, vincita, oppure omaggio
1. E’ fatto divieto su tutto il territorio comunale di offrire animali, sia cuccioli che adulti, in
premio o vincita di giochi oppure in omaggio a qualsiasi titolo nell’ambito di attività ed
iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie, quali mostre, manifestazioni itineranti, sagre,
luna-park, lotterie, fiere, mercati ecc.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alla suddetta disposizione viene disposta la
sospensione dell’attività per l’intera giornata, oltre all’applicazione della sanzione
amministrativa pecuniaria.

Art. 17 - Esposizione e vendita di animali negli esercizi commerciali
1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali deve avvenire nel rispetto delle disposizioni
stabilite all’art. 9 del presente regolamento.
2. La richiesta di autorizzazione per l’esercizio commerciale di detenzione e vendita di animali va
inoltrata al Comune corredata dei seguenti documenti:
a) Pianta planimetrica con sezione, in n. 3 copie, in scala 1:100, con R.A.I. calcolati separatamente
per locali e dichiarati idonei, con indicazioni dell’uso dei locali, firma del titolare, firma e
timbro del tecnico iscritto all’Albo
b) Relazione descrittiva dei locali, delle attrezzature e delle attività che si intendono svolgere con
indicazione delle specie e del numero massimo per specie di animali che si intendono detenere
c) Descrizione delle modalità di smaltimento dei rifiuti solidi. L’atto autorizzativo dovrà indicare
con esattezza il numero massimo per specie di animali la cui detenzione è consentita ed
includere la piantina planimetrica di cui al punto a).
3. E’ fatto divieto agli esercizi commerciali fissi, all’ingrosso ed al dettaglio, di esporre al
pubblico animali in gabbie, recinti, vetrine o con altre modalità al di fuori delle seguenti fasce
orarie: periodo invernale: mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 16.00
alle ore 19.00; periodo estivo: mattina dalle ore 9.00 alle ore 11.00 – pomeriggio dalle ore 17.00
alle ore 20.00;
4. Gli animali in esposizione, detenuti all’interno o all’esterno dell’esercizio commerciale per il
tempo consentito, dovranno essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie oltre ad essere
provvisti di acqua, di cibo e di lettiera.
5. Le gabbie e comunque le strutture in cui gli animali vengono esposti o contenuti, quando non
esposti, devono avere misure non inferiori a quelle previste nei successivi artt. 19 comma 4, 42,
44, 50, 54. Il fondo delle gabbie dovrà essere di materiale tale da impedire il ferimento delle
zampe dell’animale stesso.
6. L’esposizione di volatili all’esterno o all’interno degli esercizi commerciali fissi deve essere
effettuata avendo cura che gli stessi siano riparati dal sole e dalle intemperie, oltre ad essere
provvisti di cibo ed acqua, e siano collocati in gabbie le cui misure rispettino le prescrizioni del
successivo art. 44 del presente regolamento.
7. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l’esposizione di
animali, contestualmente alla domanda di permesso dovranno indicare l’orario di esposizione
degli animali posti in vendita, orario che non potrà superare le cinque ore totali; nel caso che
l’attività riguardi i volatili valgono anche le disposizioni di cui al successivo art. 44 relativo alle
dimensioni delle gabbie.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al presente articolo viene
disposta la chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al
ripristino delle norme, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.
9. E’ vietata l’esposizione di animali vivi in tutti quegli esercizi commerciali non autorizzati per il
commercio di animali (es. discoteche, centri commerciali, ristoranti, pub ecc.) con la sola
esclusione di acquari contenenti esclusivamente pesci. In ogni caso gli acquari non possono
essere collocati in ambienti esposti a forti rumori e a repentini mutamenti di luce.

Art. 18 – Spettacoli e intrattenimenti con l’utilizzo di animali
1. E’ vietata su tutto il territorio comunale qualsiasi forma di spettacolo o di intrattenimento
pubblico o privato effettuato con o senza scopo di lucro che contempli, in maniera totale o
parziale, l’utilizzo di animali appartenenti a specie selvatiche ed esotiche. Il divieto di cui sopra
si applica a fiere, mostre di animali, esposizioni, concorsi, sagre, manifestazioni itineranti, ad
eccezione di quelle senza fine di lucro autorizzate dal Sindaco o suo delegato.
2. Ogni domanda volta ad ottenere a qualunque titolo l’autorizzazione a manifestazione con la
presenza di animali dovrà essere sottoposta da parte dell’Ufficio comunale competente al
rilascio dell’autorizzazione all’attenzione dell’Ufficio Diritti Animali per l’acquisizione del
relativo parere, da ritenersi vincolante.
3. Per quanto concerne gli animali di cui al comma 1, è consentito l’attendamento esclusivamente
a circhi nel rispetto dei requisiti prescritti dalla Commissione CITES, istituita presso il
Ministero dell’Ambiente, con sua delibera del 10 maggio 2000, “Criteri per il mantenimento di
animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, emessa in ottemperanza alla Legge n. 426 del 9
dicembre 1998.
4. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta la
chiusura o la sospensione dell’attività per l’intera giornata e comunque fino al ripristino delle
norme, oltre all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 19 –Esposizioni e manifestazioni con detenzione di animali d’affezione

1. Per effettuare un’esposizione o manifestazione con animali d’affezione è necessario richiedere
preventivamente l’autorizzazione al competente ufficio comunale almeno 40 giorni prima della

data fissata per l’apertura, integrando la domanda con una dettagliata relazione tecnicodescrittiva
che preveda anche l’impegno incondizionato ad ottemperare alle prescrizioni di cui
al presente regolamento e l’ora di arrivo e che preveda un elenco descrittivo degli animali con
indicazione della specie e della razza; La domanda di autorizzazione dovrà essere sottoposta
all’attenzione dell’Ufficio Diritti Animali per il parere da ritenersi vincolante e trasmessa, unitamente all’intera documentazione, alle Aree Distrettuali Veterinarie competenti per territorio, ai fine del relativo Nulla Osta Sanitario indispensabile per il rilascio dell’autorizzazione da parte del Dirigente.
2. L’autorizzazione per effettuare l’esposizione o manifestazione con animali d’affezione non
potrà essere rilasciata qualora:
a) il richiedente non sia in possesso della specifica autorizzazione ad esercitare attività di mostra
viaggiante rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento dello Spettacolo
in base alla Legge 337/68 (Circhi);
b) in caso di mostra- mercato, il richiedente non sia in possesso dell’autorizzazione alla vendita
diretta;
c) lo stato di detenzione degli animali non risulti conforme alle vigenti disposizioni di legge,
nonché a quelle del presente regolamento;
d) non sia stato effettuato il sopralluogo previsto da parte degli operatori del Servizio Veterinario
dell’ASL competente per territorio.
3. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
a) la piantina della mostra con numerazione e disposizione dei recinti predisposti;
b) l’elenco degli animali con la loro esatta dislocazione in recinti numerati nonché col numero di
identificazione e dei trattamenti sanitari eseguiti;
c) un “piano operativo” in cui vengono illustrate le modalità di pulizia dei ricoveri e dello
smaltimento dei rifiuti. Andrà altresì indicata la tipologia di alimento e l'ora della
somministrazione. Ogni eventuale integrazione dei documenti di cui ai punti a) e b) dovrà
essere consegnata, almeno 7 giorni prima dell’arrivo, al Comune ed al Servizio Veterinario
della ASL per la predisposizione di opportuni controlli.
4. I box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali esposti devono
essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali ed il normale svolgimento
delle attività etologiche tipiche della specie detenuta, in conformità alle disposizioni di legge ad
al presente regolamento. In particolare per i cani ed i gatti devono applicarsi i seguenti
parametri dimensionali:
CANI Da 1 a 5 soggetti Più di 5 soggetti
Adulti taglia grande 4 mq. cadauno 3 mq. cadauno
Adulti taglia media 2,5 mq. cadauno 2 mq. cadauno
Cuccioli dai 5 mesi in su e 1,5 mq. cadauno 1 mq. cadauno
Adulti taglia piccola

GATTI Dimensioni per soggetto
Cuccioli di 5 – 6 mesi cm. 0,65 x 0,65
Adulti cm 0,65 x 0,65
Non è permessa la detenzione promiscua di cani e gatti nel medesimo recinto o gabbia, né la
detenzione di razze della stessa specie incompatibili tra di loro; è altresì vietata la detenzione in
solitudine di cuccioli ed animali gregari.
5. In particolare per i cani, durante il periodo di svolgimento dell’esposizione o fiera,deve essere
assicurata da parte degli organizzatori la regolare uscita giornaliera dai box onde consentire il
necessario movimento;
6. Ogni animale dovrà disporre di adeguato quantitativo di acqua fresca e pulita da bere;
7. Le gabbie per i gatti dovranno essere munite di apposito contenitore per escrementi;
8. Ogni animale dovrà disporre di idoneo riparo o di posatoi onde potersi rifugiare ed è fatto
assoluto divieto di esporre alla luce artificiale animali notturni quali strigiformi, mammiferi e
rettili con prevalente attività notturna;
9. Il pavimento di ogni box non deve essere a rete e deve essere costituito da materiali lavabili,
tenuto in buone condizioni e privo di scheggiature od altre asperità che possano creare
danneggiamento. Detto pavimento deve essere sollevato dal terreno di almeno 15 cm. Ed essere
costruito in modo da impedire la dispersione al suolo;
10. I recinti e le gabbie degli animali esposti debbono essere isolati dai visitatori a mezzo di barriere
protettive (catenelle, cavalletti, tendine protettive ecc.) tali da impedire che il visitatore possa
toccare la gabbia o gli animali;
11. Durante i mesi invernali ed estivi e qualora il clima lo richieda, le strutture espositive debbono
essere riscaldate/ventilate in modo adeguato e proporzionale al numero degli animali;
12. E’ vietata l’emissione di musiche, suoni assordanti o luci violente o intermittenti a scopo di
intrattenimento, onde non costituire sovraeccitamento e stress degli animali esposti;
13. Tutti i cani oggetto di esposizione dovranno essere identificabili tramite tatuaggio o microchip e
scortati dal previsto certificato di iscrizione all’anagrafe canina regionale, al fine di
comprovarne la provenienza e la proprietà;
14. Per motivi etologici e sanitari non possono essere esposti cani e gatti di età inferiore a 120
giorni; per le altre specie non possono essere esposti cuccioli in età di svezzamento, anche in
presenza dei genitori;
15. E’ fatto divieto di porre in vendita gli animali oggetto di esposizione e di pubblicizzare in
qualsiasi modo la vendita presso allevamenti, pensioni o strutture varie. Tale divieto dovrà
essere specificatamente previsto in appositi avvisi al pubblico e realizzati a cura del titolare
della fiera.
16. Gli animali esposti, specie cani e gatti, debbono essere stati preventivamente sottoposti ad un
piano vaccinale per tutte le malattie trasmissibili previste. Allo scopo necessiterà il corredo di
idonea certificazione sanitaria, stilata in data non anteriore ai 10 giorni, che attesti lo stato di
buona salute; per le mostre zootecniche gli animali dovranno essere scortati dai certificati
sanitari previsti e richiesti dal Servizio veterinario dell’ASL;
17. Oltre al controllo sanitario della ASL, l’organizzatore dovrà garantire la presenza di un
veterinario libero professionista che possa assicurare la perfetta cura e detenzione degli animali;
18. E’ fatto obbligo ai titolari di esposizione di indicare il numero di animali presenti;
19. Nell’ambito della struttura organizzata deve essere realizzato un reparto isolamento, dotato di
gabbie e attrezzature, onde poter ricoverare gli animali che dovessero presentare sintomi di
malattia, dietro specifica richiesta del Servizio Veterinario della ASL.
20. E’ vietato introdurre nell’ambito della mostra animali di proprietà non iscritti a catalogo.
21. E’ vietato ai visitatori alimentare gli animali in esposizione o arrecare loro molestie. E’
necessaria opportuna cartellonistica a riguardo, realizzata e posizionata a cura degli
organizzatori.
22. L’eventuale decesso di qualsiasi animale dovrà essere tempestivamente segnalato al servizio
veterinario della ASL. Le spoglie animali dovranno essere smaltite in base alle vigenti
normative (D.Lvo n. 508/92).
23. Nel caso di esposizione di animali esotici detenuti ai sensi della Legge 150/92 e del Decreto
19.4.96 che stabilisce: “L’elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la
salute pubblica e di cui è prevista la detenzione” (G.U. 232 del 3.10.96), il proprietario deve
esibire l’avvenuta denuncia di detenzione alla Prefettura di residenza.
24. Gli animali dovranno essere movimentati esclusivamente con mezzi autorizzati ai sensi di legge
e nel rispetto del D.Lvo 30.12.92 n. 532 (protezione degli animali durante il trasporto – Dir. Cee
91/628. E' fatto divieto di stabulare animali di qualsiasi specie all’interno degli automezzi di
trasporto per tutta la durata della mostra.
L’Ufficio Diritti Animali potrà richiedere ispezioni a sorpresa in qualsiasi momento, anche dei
mezzi di trasporto, ai medici veterinari dell’ASL ed ai soggetti preposti alla verifica
dell’osservanza del presente regolamento per constatare lo stato di salute psico-fisica degli
animali.

Art. 20 – Pet therapy – Attività curative umane con impiego di animali in case di riposo/ospedali/scuole
1. Il Comune di Perinaldo riconosce validità alle forme di cura che utilizzano gli animali per
alleviare particolari patologie, quali ad esempio la depressione negli anziani, e incoraggia nel
suo territorio, collaborando con Associazioni specifiche, tali attività di cura, riabilitazione ed
assistenza.
2. Nelle case di riposo per anziani e ospedali è auspicabile l’accesso di animali domestici, previo
accompagnamento degli addetti alle iniziative di pet-therapy (pet-partner) e/o dei proprietari
degli animali, in accordo con l’Ufficio Diritti degli Animali.
3. Il competente Ufficio Diritti Animali dispone la vigilanza periodica sul benessere e la salute
degli animali presenti nelle strutture di cui al presente articolo.
4. Il personale addetto alla pet-therapy, o chi conduce l’animale nella casa di riposo/struttura
ospedaliera/scuola, dovrà avere la massima cura che lo stesso non sporchi o crei disturbo o
danno alcuno.
5. Il Comune riconosce e promuove, altresì, le attività didattico-educative presso le scuole che
prevedano la presenza di animali all’interno della struttura, pur sempre accompagnati dal
personale addetto alle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale.
6. A condurre le attività di pet-therapy dovranno essere persone che dimostrino di avere
conseguito titolo di studio allo scopo.
7. Ai fini della corretta attuazione dei programmi di attività assistite dagli animali (AAA) e di
terapie assistite dagli animali (TAA) è vietata l’utilizzazione di cuccioli, di animali selvatici ed
esotici.
8. Tutti gli animali impiegati in attività e terapie assistite devono superare una valutazione
interdisciplinare che ne attesti lo stato sanitario, le capacità fisiche e psichiche, tra le quali in
particolare la socievolezza e la docilità, nonché l’attitudine a partecipare a programmi di AAA e
TAA. In nessun caso le loro prestazioni devono comportare per l’animale fatiche, stress psichici
o fisici, né consistere in attività che comportino dolore, angoscia, danni psicofisici temporanei o
permanenti, ovvero sfruttamento.
9. Gli animali impiegati in programmi di AAA e TAA devono provenire da canili e rifugi pubblici
e privati o da allevamenti per fini alimentari. Al termine della carriera, agli animali viene
assicurato il corretto mantenimento in vita, anche attraverso la possibilità di adozione da parte
di privati e/o associazioni ed escludendo per gli animali da reddito la macellazione.

Art. 21- Inumazione di animali
1. Oltre all’incenerimento negli appositi impianti autorizzati di animali deceduti è consentito al
proprietario il sotterramento di animali da compagnia in terreni privati allo, solo qualora sia
stato escluso qualsiasi pericolo di malattie infettive ed infestive trasmissibili agli umani ed agli
animali ai sensi del Regolamento CEE n.1774/2002 con autorizzazione del Servizio Veterinario
dell’ASL competente per territorio.
2. ll Comune di Perinaldo può concedere ai sensi dell’art. 16 della legge regionale 23/2000
appositi terreni recintati in affitto, concessione o comodato finalizzati a diventare cimiteri per
cani, gatti ed altri animali.

Art. 22 - Scelte alimentari
1. Nelle mense direttamente o indirettamente gestite dal Comune di Perinaldo verrà garantita la
possibilità di optare per un menù vegetariano (nessun prodotto derivante dall’uccisione di
animali, uova da allevamento all’aperto).

Capitolo IV - CANI

Art. 23 - Anagrafe canina
1. I proprietari, i possessori o detentori a qualsiasi titolo anche temporaneo, ivi compresi coloro
che ne fanno commercio, debbono procedere all’iscrizione del proprio cane all’anagrafe canina
dell’ASL competente territorialmente entro 30 giorni dalla nascita o comunque dall’acquisizione.
2. All’atto dell’iscrizione all’anagrafe canina il cane dovrà essere sottoposto ad identificazione con
metodologia indolore, tramite tatuaggio o inserimento di microchip.
3. Con le stesse modalità di cui al comma 1 dovrà essere denunciata all’anagrafe canina
l’eventuale cessione definitiva di ogni animale entro 30 giorni dall’evento, indicando nome,
cognome, data e luogo di nascita, residenza ed eventuale domicilio del nuovo proprietario. Il
nuovo proprietario è comunque tenuto ad adempiere gli obblighi di cui al comma 1.
4. I proprietari, i possessori o detentori sono tenuti a denunciare all’anagrafe canina il decesso del
cane ed eventuali variazioni di domicilio entro 30 giorni dall’evento.

Art. 24 – Cucciolate di cani
1. E’ fatto obbligo a tutti i cittadini di effettuare la denuncia di ogni cucciolata di cani di proprietà
presso l’Ufficio Diritti degli Animali, con la precisazione della razza e del numero, entro 10
giorni dalla nascita. E’ obbligatorio ai sensi della L.R. 23/2000 identifiicare ed iscrivere
all’anagrafe canina regionale, tutti i cuccioli entro trenta giorni dalla nascita.
2. Con le stesse modalità di cui al comma precedente dovrà essere comunicata l’eventuale
cessione di ogni animale indicando nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza ed
eventuale domicilio del nuovo proprietario, specificando inoltre il luogo preciso dove gli
animali sono tenuti. Ai fini della corretta gestione è obbligatorio comunicare all’anagrafe canina
l’eventuale cessione di un cane entro 30 giorni dall’evento. A tal fine deve essere presentata
l’iscrizione all’anagrafe canina e una dichiarazione di cessione controfirmata da entrambe le
parti contraenti.
3. Fermo restando l’obbligo di garantire il benessere degli animali e di rispettare la normativa
vigente, i possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) sono tenuti in ogni
caso all’osservanza degli obblighi di cui al precedente comma 2.
4. I possessori di cani a scopo di commercio (allevatori amatoriali) dovranno cedere gli animali
rilasciando all’interessato certificato attestante il buono stato di salute dell’animale. Copia di
tale certificato dovrà essere conservato per almeno due anni presso l’allevatore per gli eventuali
controlli espletati dagli organi di vigilanza.

Art. 25 - Attività motoria e rapporti sociali
1. Chi custodisce un cane dovrà provvedere a consentirgli, ogni giorno, l’opportuna attività
motoria.
2. I cani custoditi in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere.
3. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere. Tale obbligo
non sussiste qualora il recinto abbia una superficie di almeno otto volte superiore a quella
minima richiesta dal successivo art. 27.
4. E’ vietato custodire cani all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare la cuccia dovrà
essere adeguata alle dimensioni dell’animale, sufficientemente coibentata e dovrà avere il tetto
impermeabilizzato; dovrà essere chiusa su tre lati ed essere rialzata da terra; non dovrà, infine,
essere umida né posta in luoghi soggetti a ristagno d’acqua, ovvero in ambienti che possano
risultare nocivi per la salute dell’animale.
5. Ove siano custoditi cani, è fatto obbligo al detentore di segnalarne la presenza con cartelli ben
visibili collocati al limite esterno delle proprietà.
6. L’Amministrazione comunale promuove o patrocina iniziative destinate ad informare i
proprietari di cani affinché garantiscano ai propri animali un’adeguata attività motoria ponendo
in evidenza i rischi connessi, con particolare attenzione ai cani tenuti in appartamento o
custoditi in recinto.

Art. 26 - Divieto di detenzione a catena
1. E’ vietato detenere cani legati o a catena, salvo che momentaneamente per brevissimi periodi e
per provate esigenze di sicurezza. E’ permesso altresì detenere i cani ad una catena di almeno 4
metri a scorrere su di un cavo aereo della lunghezza di almeno metri 4 e di altezza metri 2 dal
terreno; la catena dovrà essere munita di due moschettoni rotanti alle estremità. La lunghezza
della catena dovrà consentire al cane di raggiungere il riparo e le ciotole dell’acqua e del cibo.
Occorrerà assicurarsi che non vi siano sul terreno dislivelli/barriere che possano essere
scavalcate dal cane. I soggetti detenuti nelle condizioni sopra citate devono comunque poter
essere slegati almeno una volta al giorno.

Art. 27 - Dimensioni dei recinti
1. Per i cani custoditi liberi in recinto la superficie di base non dovrà essere inferiore a metri
quadrati 15, fatti salvi i canili pubblici e privati e i rifugi delle associazioni riconosciute; ogni
recinto non potrà contenere più di due cani adulti con gli eventuali loro cuccioli in fase di
allattamento; ogni cane in più comporterà un aumento minimo di superficie di metri quadrati 6.
All’esterno dei recinti dovranno essere affissi, a cura del proprietario, idonei cartelli di
segnalazione della presenza del cane.
2. I cani devono essere custoditi in strutture idonee dal punto di vista igienico-sanitario, atte a
garantire un’adeguata contenzione dell’animale e a soddisfare le esigenze psicofisiche dello
stesso. Il box, opportunamente inclinato per il drenaggio, deve essere adeguato alla taglia del
cane, permettergli un abbondante e fisiologico movimento, deve avere una parte ombreggiata,
pavimentazione almeno in parte in materiale non assorbibile (es.: piastrelle, cemento),
antisdrucciolo, non devono esservi ristagni di liquidi, le feci devono essere asportate
quotidianamente. Il box deve essere riparato dai venti dominanti ed avere una recinzione
sufficientemente alta in relazione alla contenzione dell’animale. Il ricovero (cuccia) deve essere
dimensionato alla taglia e alle caratteristiche della razza del cane, al fine di garantire un
adeguato comfort e riparo dalle intemperie, deve essere di materiale facilmente lavabile e
disinfettante, sistemato nella parte coperta e più riparata del recinto.

Art. 28 - Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche
1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore è consentito l’accesso a tutte le aree
pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini e i parchi, salvo le aree successivamente
precisate al comma 4.
2. E’ fatto obbligo di utilizzare il guinzaglio e, ove sia necessario, anche la apposita museruola
qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori.
3. E’ fatto divieto di affidare i cani a persone che per età o condizione fisica siano incapaci di
garantire idonea custodia dell’animale stesso. Il proprietario o detentore dell’animale è
comunque responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente di ogni azione del cane
da lui condotto.
4. E’ vietato l’accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree
giochi per bambini, quando a tal fine siano chiaramente delimitate e segnalate con appositi
cartelli di divieto.
5. Il Comune individua aree, entro spazi verdi pubblici, destinate ai cani.

Art. 29 - Aree e percorsi destinati ai cani
1. Nell’ambito di giardini, parchi ed altre aree a verde di uso pubblico potranno essere individuati,
mediante appositi cartelli e delimitazioni, spazi destinati ai cani, dotati anche di opportune
attrezzature.
2. Negli spazi a loro destinati, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente, senza
guinzaglio e museruola, sotto la vigile responsabilità degli accompagnatori, in modo da non
determinare danni ad altri cani, alle persone, alle piante o alle strutture presenti.

Art. 30 - Obbligo di raccolta delle deiezioni
1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo dei cani, hanno l’obbligo di raccogliere le deiezioni
prodotte dagli stessi sul suolo pubblico, in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e
decoro del luogo.
2. L’obbligo di cui al presente articolo sussiste per qualsiasi area pubblica o di uso pubblico (via,
piazza, giardino o altro) dell’intero territorio comunale, comprese le aree di sguinzagliamento
per cani di cui al precedente articolo.
3. I proprietari e/o detentori di cani che si trovino su area pubblica o di uso pubblico hanno
l’obbligo di essere muniti di apposita paletta o sacchetto o altro idoneo strumento per una
igienica raccolta o rimozione delle deiezioni. Questa norma non si applica agli animali per
guida non vedenti o accompagnatori di portatori di handicap e da essi accompagnati.
4. I proprietari sono altresì obbligati a depositare le deiezioni, introdotte in idonei involucri o
sacchetti chiusi, nei contenitori per rifiuti RSU
5. L’amministrazione comunale provvede ad attrezzare le aree verdi in cui sia permesso l’accesso
ai cani con un numero adeguato di “set-toilette” e di contenitori per la raccolta.

Art. 31 - Accesso negli esercizi pubblici e negli Uffici Comunali
1. Per i cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, si auspica il libero accesso,
nei modi consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli esercizi pubblici situati nel
territorio del Comune e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul
territorio comunale, fatti salvi specifici divieti previsti dalle norme vigenti o specifica
indicazione comunicata dal responsabile della struttura, tramite l’affissione di apposito cartello
esposto in modo visibile all’ingresso.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali in esercizi pubblici,
dovranno farlo usando sia guinzaglio che museruola, ad esclusione dei cani di piccola taglia
tenuti in braccio o in borsa, avendo inoltre cura che non sporchino e che non creino disturbo o
danno alcuno.
3. Al fine di dare un maggiore servizio alla propria clientela, è facoltà del titolare del pubblico
esercizio sia ammettere gli animali al proprio interno sia dotarsi di adeguate soluzioni esterne,
delle quali deve essere data semplice comunicazione al Sindaco, avendo cura che la soluzione
esterna suddetta garantisca l’animale da pericoli e non consenta la fuga dell’animale stesso.
4. I cani, accompagnati dal padrone o detentore a qualsiasi titolo, hanno libero accesso, nei modi
consentiti dal comma 2 del presente articolo, a tutti gli Uffici Comunali.
5. E’ sempre consentito l’accesso a qualsiasi struttura ai cani guida che accompagnano le persone
non vedenti o ipovedenti.

Art. 32– Smarrimento – Rinvenimento – Affido
1. L’eventuale smarrimento del proprio cane deve essere denunciato dal proprietario, possessore o
detentore entro sette giorni al Servizio Veterinario ASL competente territorialmente e/o alla
Polizia locale se l’evento si è verificato nel territorio comunale.
2. I cani vaganti sono catturati a cura dell’ A.S.L. e dopo essere condotti presso il canile
convenzionato, sono restituiti al proprietario o possessore dietro pagamento delle spese di
mantenimento e cura in base al tariffario esposto, fatti salvi gli eventuali periodi di osservazione
sanitaria.
3. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare il canile o l’A.S.L.
o la polizia locale per il suo recupero
4. I cani vaganti, regolarmente tatuati o microchippati sono restituiti al possessore dietro
pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura. I cani non identificabili se non
reclamati nell’arco di 60 gg, previo espletamento dei controlli sanitari, possono essere ceduti a
privati, che diano a giudizio del responsabile del canile, sufficienti garanzie di buon trattamento.
5. I veterinari liberi professionisti che nell’esercizio della loro attività, vengano a conoscenza
dell’esistenza di cani non iscritti all’anagrafe canina, hanno l’obbligo di segnalare la circostanza
alla Polizia Locale e informare il possessore degli adempimenti previsti e relative conseguenze.

Art. 33 – Cane di quartiere
1. Laddove si accerti la non sussistenza di condizioni di pericolo per uomini, animali e cose, si
riconosce al cane il diritto di essere animale libero. Tale animale viene definito cane di quartiere
secondo quanto previsto dall’art. 18 comma 1,2,3,4 della legge regionale 22 marzo 2000, n° 23
e nel rispetto di quanto previsto dal D.P.R. 320/1954 e dall’art. 672 del codice penale.

Art. 34 – Detenzione cani da guardia
1. I cani utilizzati per la guardia possono essere tenuti liberi nei luoghi o proprietà private da
sorvegliare, purché non accessibili al pubblico.
2. Nei suddetti luoghi o proprietà private deve comunque essere sempre esposto un cartello ben
visibile di avvertimento.
3. Qualora gli animali siano tenuti a catena dovranno comunque essere custoditi secondo le
modalità previste dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Art. 35 – Documenti da portare al seguito
1. Il possessore o detentore di un cane ha sempre l’obbligo di possedere e di esibire in visione
entro 30 gg agli organi di controllo o la fotocopia autenticata del documento comprovante
l’iscrizione dell’animale all’anagrafe canina o il certificato di avvenuto inserimento del
microchip.
2. Detti documenti devono essere esibiti su richiesta agli agenti delle forze dell’ordine, agli
ispettori dell’ A.S.L., alle guardie zoofile, alle GEV ( Guardie Ecologiche Volontarie) o ai
soggetti appositamente incaricati.
3. Il trasgressore dovrà esibire entro 10 gg il documento comprovante la microchippatura
all’organo accertatore

Capitolo V – GATTI

Art. 36 - Definizione dei termini usati nel presente titolo
1. I gatti sono animali sociali che si muovono liberamente su di un determinato territorio. La
territorialità, già sancita dalla Legge 281/91, è una caratteristica etologica del gatto che
riconosce la specificità della specie felina di avere un riferimento territoriale – o habitat – dove
svolgere le funzioni vitali (cibo, rapporti sociali, cure, riposo ecc.) .). I gatti che vivono in stato
di libertà sul territorio comunale sono protetti ed è vietato a chiunque maltrattarli o allontanarli
dal loro habitat.
2. Per "gatto libero" si intende l’animale che vive in libertà ed è stanziale o frequenta abitualmente
lo stesso luogo pubblico o privato.
3. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e sono stanziali o
frequentano abitualmente lo stesso luogo pubblico o privato.
4. La persona che si occupa della cura e del sostentamento delle colonie di gatti che vivono in
libertà è denominata "gattaro" o "gattara", anche detto “tutore di colonie feline”.
5. Per “habitat” di colonia felina si intende qualsiasi territorio o porzione di esso, pubblico o
privato, urbano e no, edificato e no, nel quale viva stabilmente una colonia di gatti liberi,
indipendentemente dal numero di soggetti che la compongono e dal fatto che sia o meno
accudita dai cittadini.

Art. 37 - Compiti dell’Azienda Sanitaria Locale e dell’Amministrazione Comunale
1. Il Comune e l’Azienda Sanitaria Locale provvedono, in collaborazione con le Associazioni di
volontariato di cui all’art. 6 della legge regionale 23/2000 ed i soggetti privati di cui all’art 5,
comma 1 lettera l, della legge regionale 23/2000 alla cura e sterilizzazione dei gatti liberi,
reimmettendoli in seguito all’interno della colonia di provenienza.
2. La cattura dei gatti liberi è consentita solo per le cure sanitarie necessarie al loro benessere e la
sterilizzazione e può essere effettuata anche dalle Associazioni di volontariato e dai soggetti
privati di cui al comma precedente.

Art. 38 - Colonie feline e gatti liberi
1. Le colonie feline sono considerate dal Comune “patrimonio bioculturale” e sono pertanto
tutelate. Il Comune, nel caso di episodi di maltrattamento, si riserva la facoltà di procedere a
querela nei confronti dei responsabili secondo quanto disposto dal Codice Penale.
2. Le colonie feline che vivono all’interno del territorio comunale sono censite dall’Azienda
Sanitaria Locale e dall’Ufficio Diritti Animali del Comune, con la collaborazione delle
Associazioni di volontariato di cui all’art. 6 della legge regionale 23/2000 e/o dei soggetti
privati abilitati secondo il successivo articolo del presente Regolamento. Tale censimento deve
essere periodicamente aggiornato sia al riguardo del numero dei gatti sia in merito alle loro
condizioni di salute.
3. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali
trasferimenti potranno essere disposti dal Comune, d’intesa con la competente Azienda
Sanitaria Locale, esclusivamente per comprovate e documentate esigenze ambientali/territoriali.
4. E’ vietato a chiunque ostacolare od impedire l’attività di gestione di una colonia felina o di gatti
liberi nonché asportare o danneggiare gli oggetti utilizzati per la loro alimentazione e cura
(ciotole, ripari, cucce ecc.)

Art. 39 - Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattari/e
1. Il Comune riconosce l’attività benemerita dei cittadini che, come gattari/e, si adoperano per la
cura ed il sostentamento delle colonie feline e promuove, tramite l’Ufficio Diritti Animali, corsi
di formazione per aspiranti gattari/e, in collaborazione con i servizi Veterinari dell’ASL e con le
Associazioni animaliste e protezioniste riconosciute. Il Comune riconosce altresì l’attività
benemerita del cittadino che, anche in maniera episodica, provvede alla cura ed al
sostentamento delle colonie feline.
2. Al gattaro/a deve essere permesso l’accesso, al fine dell’alimentazione e della cura dei gatti, a
qualsiasi area di proprietà pubblica dell’intero territorio comunale; nelle aree pubbliche in
concessione deve essere permesso il passaggio, sempre per il medesimo scopo. Il Comune, con
apposita segnaletica, provvede a tabellare le colonie di gatti che vivono in libertà al fine di
avvisare la cittadinanza che trattasi di aree soggette a protezione e vigilanza da parte
dell’Autorità Comunale, nella specie del Comando della Polizia Municipale e degli altri Enti
Pubblici preposti;
3. L’accesso dei/delle gattari/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del
proprietario che tuttavia, in caso di divieto di accesso, non dovrà ostacolare in alcun modo
l’uscita dei gatti dalla sua proprietà; in casi di comprovati motivi relativi alla salute e tutela di
gatti liberi residenti in aree private e nell’impossibilità di accedervi, i/le gattari/e sottopongono e
demandano all’Ufficio Diritti Animali ed alle autorità competenti le problematiche individuate,
i quali con gli strumenti definiti dalla legge promuoveranno le azioni necessarie.
4. I/le gattari/e sono obbligati a rispettare le norme per l’igiene del suolo pubblico evitando la
dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati dopo
ogni pasto. Deve essere consentita la presenza costante di contenitori per l’acqua.
5. I/le gattari/e potranno rivolgersi alle mense delle scuole comunali per il prelievo di avanzi
alimentari da destinare all’alimentazione dei gatti, oppure ad altre forme di approvvigionamento
alimentare che potranno essere successivamente istituite allo stesso scopo.
6. Sulle aree pubbliche è permesso il posizionamento di cucce e/o mangiatoie per gatti
esclusivamente da parte del personale dell’Ufficio Diritti Animali, in collaborazione con le
Associazioni animaliste e con i/le gattari/e. Le suddette cucce e/o mangiatoie devono essere
posizionate in modo tale da permettere il passaggio di mezzi di locomozione nelle aree viabili e
di carrozzine per disabili sui marciapiedi. L’Ufficio Diritti Animali è responsabile della pulizia
e decorosa tenuta di detti siti.
7. E’ proibita la rimozione delle cucce e/o mangiatoie di cui al comma precedente da parte dei
cittadini.
8. Il Comune, al fine di tutelare i gatti che vivono in libertà e le colonie feline, provvede a
sensibilizzare la cittadinanza attraverso campagne di informazione sulla tutela degli animali da
affezione volte in particolare a promuovere l’attività di cura dei gatti, che vivono in stato di
libertà e delle colonie feline, da parte di cittadini e di persone zoofile come attività di utilità
pubblica anche quando si rivolge nei confronti di gatti liberi che hanno trovato il loro habitat in
aree condominiali.

Art. 40 – Cantieri
1. I vari soggetti pubblici e/o privati che intendono eseguire opere edili e/o di restauro
conservativo di carattere pubblico e/o privato, i cui interventi siano ricadenti in zone ed aree
interessate dalla presenza di gatti liberi o colonie feline, debbono prevedere, prima dell’inizio
dei lavori ed in fase di progettazione, ove possibile e compatibilmente con lo stato dei luoghi
interessati dai lavori, un’idonea collocazione temporanea e/o permanente per detti animali. A tal
fine lo Sportello Unico per l’Edilizia e l’Ufficio Diritti Animali potranno collaborare per
l’individuazione del sito in cui collocare gli animali e per le eventuali attività connesse.
2. La nuova collocazione, sia essa temporanea che permanente, di norma, dovrà essere ubicata in
una zona adiacente l’insediamento originario e dovrà essere in grado di ospitare tutti gli animali
appartenenti alle colonie interessate dagli interventi; dovrà altresì essere consentita ai/lle
gattari/e, od in alternativa a persone incaricate dalla Pubblica Amministrazione, con le modalità
più opportune, la possibilità di continuare ad alimentare tali animali;
3. Al termine dei lavori gli animali dovranno essere rimessi sul territorio loro di origine, ovvero in
siti immediatamente adiacenti a quello originario di provenienza.
4. La cattura dei gatti per l’allontanamento che si rende inevitabile per la loro tutela in presenza di
cantieri edili, è garantito dalla competente struttura dell’ASL, nonché dai soggetti di cui al
precedente articolo 37.

Art. 41 – Custodia dei gatti di casa
1. E’ fatto assoluto divieto di custodire i gatti, anche per breve tempo, in terrazze o balconi senza
possibilità di accesso all’interno dell’abitazione, ovvero in rimesse o cantine. E’ parimenti
vietato, sia all’interno che all’esterno dell’abitazione, segregarli in trasportino e/o contenitori di
vario genere nonché tenerli legati o in condizioni di sofferenza e maltrattamento.
2. Al fine di evitare e contenere l’incremento della popolazione felina, nel caso di gatti che
vengano lasciati liberi di uscire dall’abitazione e di vagare liberamente sul territorio, è fatto
obbligo ai proprietari e/o detentori di provvedere alla loro sterilizzazione.

Capitolo VI – RODITORI LAGOMORFI E MUSTELIDI

Art. 42 – Modalità di detenzione e misure delle gabbie.
1. Conigli.
I materiali delle gabbie utilizzate per il ricovero dei conigli devono essere atossici e resistenti; le
gabbie non devono essere dotate di spigoli o superfici che possano provocare danni al coniglio
stesso; non è consentito l’uso di gabbie col fondo a griglia. Il fondo deve essere coperto da uno
strato di materiale morbido, assorbente e atossico.
E’ vietato detenere conigli in ambiente umido e/o sprovvisto di luce solare. Sono da evitare le
gabbie chiuse su tutti i lati da pareti di plastica o vetro. Le gabbie per conigli devono avere
lunghezza pari almeno a quattro volte la lunghezza dell’animale, con altezza tale da permettere
all’animale la stazione eretta ed in ogni caso adeguata alla necessità di movimento dell’animale
stesso. E’ vietata la detenzione permanente dei conigli in gabbia e deve essere loro garantito un
congruo numero di uscite giornaliere.
La superficie minima delle gabbie per la detenzione temporanea dei conigli in transito presso
negozianti è fissata in 0,5 mq., con un’altezza non inferiore a 40 cm., aumentata di 0,25 mq per
ogni ulteriore esemplare.
2. Furetti.
Le gabbie per i furetti devono avere una dimensione minima di base pari a 0,5 metri quadri, con
un’altezza minima di 80 cm. fino a due esemplari.
E’ vietata la detenzione permanente dei furetti in gabbia e devono essere loro garantite un
numero congruo di uscite giornaliere.
3. Piccoli roditori.
Le gabbie per le cavie, i criceti e per gli altri piccoli roditori devono avere una base minima di
0,24 metri quadri, con un’altezza minima di 30 cm, fino a due esemplari, con un incremento di
0,12 metri quadri per ogni ulteriore coppia.
Per gli scoiattoli le dimensioni minime devono rispettare le caratteristiche e le necessità delle
singole specie (con sviluppo in altezza per le specie arrampicatrici) ed in ogni caso devono
garantire all’animale un volume minimo pari a 0,54 metri cubi, con una dimensione di base
minima di 0,25 metri quadri.
4. Per le specie non indicate è comunque necessario assicurare condizioni di detenzione
compatibili con le loro caratteristiche etologiche

Capitolo VII – VOLATILI

Art. 43 - Detenzione di volatili
1. I volatili, per quanto riguarda le specie sociali, devono essere tenuti in coppia.
2. Per i volatili detenuti in gabbia, le stesse non potranno essere esposte a condizioni climatiche
sfavorevoli ed i contenitori dell’acqua e del cibo all’interno della gabbia dovranno essere
sempre puliti e riforniti.
3. E’ vietato tenere volatili legati al trespolo.
4. E’ obbligatorio posizionare sulle voliere e sulle gabbie mantenute all’aperto una tettoia che
copra almeno la metà della parte superiore.
5. E’ vietato lasciare all’aperto, durante la stagione invernale, specie esotiche tropicali e/o
subtropicali o migratrici senza adeguata protezione.
6. La detenzione dei colombi viaggiatori deve avvenire secondo le norme igieniche; la colombaia
deve essere luminosa e soleggiata, non deve avere correnti d’aria, anche se deve essere garantito
il continuo ricambio d’aria, non deve essere umida.
Art. 44 - Dimensioni delle gabbie
1. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere quantomeno la completa estensione del
corpo senza contatto con le pareti e l’estensione alare completa almeno in una direzione.
2. Un unico e ben posizionato sostegno può essere adeguato se il volatile può stare in piedi sul
sostegno senza che la testa tocchi il soffitto della gabbia e allo stesso tempo la coda non tocchi
il fondo della gabbia. In ogni caso due sostegni, uno ad ogni estremità della gabbia, devono
essere forniti a tutte quelle specie che preferiscono volare o saltare all’arrampicarsi (come a
titolo di esempio i canarini, i fringillidi, ecc.). I sostegni devono essere posizionati in modo da
impedire contaminazioni dovute a caduta di escrementi nell’acqua e nel cibo, e anche per
prevenire che le code degli uccelli vengano a contatto con il cibo e l’acqua.
3. Escludendo i bisogni specifici di coppie per la riproduzione o uccelli specifici per le
caratteristiche individuali, i seguenti sono i minimi spazi necessari per un singolo esemplare. Le
misure si riferiscono allo spazio vitale, escludendo eventuali sostegni ornamenti o spazi sotto la
grata del fondo. Le misurazioni dei volatili sono da intendersi dalla punta della coda alla testa
Volatili da 20 cm o meno di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 27 dm3 (circa 30x30x30 cm)
Esempi: Fringuelli, Canarini, Cocorite, Inseparabili, alcuni piccoli Parrochetti, ecc.
Volatili da 21 cm a 30 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 90 dm3 (circa 45x45x45 cm)
Esempi: piccoli Conuri, Pionus, Calopsitte, ecc..
Volatili da 31 cm a 60 cm di lunghezza dalla punta della coda alla sommità del capo
Grandezza minima gabbia: 160 dm3 (circa 50x 65x50 cm)
Esempi: Pappagalli cenerini, specie piccole di Ara e di Cacatoa, Amazzoni, Parrocchetti ecc.
Volatili da 61 cm a 90 cm
Grandezza minima gabbia: 540 dm3 (circa 60x 100x90 cm)
Esempi: Ara, Cacatoa, piccoli Tucani ecc.
Volatili da 91 cm a 115 cm
Grandezza minima gabbia: 1,2 m3 (circa 90x150x150cm)
Esempi: Ara, grandi Tucani ecc.
4. Quando i volatili vengono tenuti in gruppi, le dimensioni della gabbia devono aumentare per
soddisfare i bisogni di tutti gli uccelli. La gabbia deve avere dimensioni tali da permettere al
singolo uccello di appollaiarsi comodamente sul sostegno, muovere la coda e allargare le ali senza
dover toccare un lato della gabbia o un altro volatile. Nella stessa gabbia è consentita la
stabulazione solo di specie compatibili.

Art. 45 - Volatili da cortile
1. È consentita la detenzione in ambito urbano di singoli o piccoli gruppi di volatili da cortile, limitati
all’uso familiare, il cui ricovero non deve distare meno di 10 metri dalle abitazioni viciniore. Tale
detenzione deve avvenire salvaguardando gli aspetti igienico-sanitari, la quiete pubblica e il
benessere degli animali.
2. I volatili di giorno devono poter pascolare e razzolare in un’ area all’aperto e di notte devono
disporre di un ricovero chiuso, contenente abbeveratoio, mangiatoia e posatoio. Dimensione
minima del ricovero: 500 dm3 per volatile adulto.

Art. 46 – Della popolazione di Columba livia var. domestica
1. Negli edifici, negli impianti delle reti dei servizi pubblici, nelle aree pubbliche o private, dove si
possono verificare nidificazioni o stabulazioni dei colombi tali da creare condizioni favorevoli ad
una loro rapida proliferazione in contrasto con l’equilibrio dell’ecosistema urbano e con la vivibilità
della città, devono essere attuati a cura dei proprietari o dei responsabili i seguenti interventi:
- pulizia e disinfezione delle superfici necessarie al ripristino delle condizioni igieniche;
- interventi di tipo meccanico o strutturale atti a mantenere condizioni sfavorevoli alla
nidificazione e allo stanziamento dei colombi.
Ogni intervento dovrà rispettare le regole di non maltrattamento degli animali.
2. E’ vietata all’interno del centro storico, ad esclusione di aree esterne appositamente individuate,
la somministrazione di cibo ai colombi.

Art. 47 – Nidi
1. E’ vietato danneggiare i nidi, raccogliere uova e piccoli di ogni tipo di uccelli.
2. Qualsiasi intervento di capitozzatura, espianto, abbattimento di alberi o potatura arbusti,
eseguito durante il periodo di nidificazione della fauna selvatica, durante il periodo dal 1
febbraio al 31 agosto compreso, deve essere preceduto da apposita autorizzazione degli uffici
comunali preposti alla salvaguardia del verde e degli animali.
3. Nel corso di opere edili che comportino interventi di manutenzione e/o rifacimento di tetti di
edifici durante il periodo 1 aprile – 30 settembre, deve essere presentato all’Ufficio Diritti degli
Animali una autocertificazione circa la presenza o meno di uccelli e/o di nidi presso l’immobile.

Capitolo VIII – ANIMALI ACQUATICI

Art. 48 – Ittiofauna
1. E’ fatto divieto di:
- lasciare l’ittiofauna in vasche senza l’ossigenatore ed a temperature non conformi alle esigenze
fisiologiche della specie;
- porre l’ittiofauna marina in acqua dolce e viceversa;
- detenere per qualsiasi motivo l’ittiofauna viva fuori dall’acqua anche se posta sopra a del ghiaccio
e/o in un frigorifero, ad esclusione dei molluschi (applicabile nei casi non contemplati dall’art del
D.Lgs. 30.12.1992, n.531);
- vendere o conservare ittiofauna viva all’acquirente non immersa nell’acqua;
- cucinare e/o bollire vivi l’ittiofauna e/o i crostacei che devono essere soppressi prima di essere
cucinati.
2. Le norme di cui al presente articolo sono da ritenersi valide sia per le attività commerciali o di
ristorazione che per i singoli cittadini.

Art. 49 – Detenzione di specie animali acquatiche
Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali dovranno essere tenuti preferibilmente in coppia.

Art. 50 – Dimensioni e caratteristiche degli acquari
1. Il volume dell’acquario non dovrà essere inferiore a tre litri per centimetro della somma delle
lunghezze degli animali ospitati.
2. E’ vietato l’utilizzo di acquari sferici o comunque con pareti curve di materiale trasparente.
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l’ossigenazione
dell’acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle
esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

Art. 51 – Tartarughe acquatiche
1. E’ fatto obbligo ai detentori di tartarughe acquatiche palustri di origine alloctona di inviare
comunicazione di possesso all’Ufficio Diritti Animali.
2. E’ fatto divieto di abbandono di detti esemplari in qualsiasi struttura artificiale o nell’ambiente.
3. Il Comune, tramite l’Ufficio Diritti Animali, in base alle comunicazioni di possesso ricevute,
attiverà un monitoraggio della situazione, attuando periodicamente opportuni accertamenti
intesi ad ottenere l’aggiornamento sulla presenza di tali animali nell’ambito dell’ecosistema
urbano, al fine di promuovere gli accorgimenti più idonei per la difesa del patrimonio faunistico.

Capitolo IX - NORME PARTICOLARI RIGUARDANTI ALTRE SPECIE ANIMALI

Art. 52 – Rettili
1. Fatto salvo quanto previsto dalla Legge 7 febbraio 1992 n. 150, dalla specifica normativa di
attuazione e dalla Legge 9 dicembre 1998 n. 426, salva la specifica competenza della Prefettura
territorialmente competente per la ricezione delle denuncie previste dalla legge, è proibito il
possesso e/o la detenzione di rettili, quando essa non avvenga in conformità ed alle condizioni
imposte dalle norme vigenti.
2. In ogni caso è proibita la detenzione e/od il possesso quando dalle modalità della custodia e/o
della detenzione possa derivare pericolo all’incolumità di terzi.

Art. 53 – Aracnidi
1. E’ vietato il commercio e la detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l’uomo secondo
modalità e condizioni stabilite dal decreto legge del 3 luglio 2003 n. 159.
2. Per le sanzioni amministrative connesse si fa riferimento alla legislazione speciale in materia

Capitolo X – EQUIDI

Art. 54 – Equidi.
1. Oltre a quanto previsto al precedente Cap. III, gli equidi dovranno essere custoditi in ricoveri
dotati delle minime dimensioni di seguito riportate:
BOX POSTA
Equidi da corsa 3 m. x 3.5 m. Equidi selezionati da riproduzione
Stalloni e fattrice 3 m. x 3.5 m.
Fattrice + redo 4 m. x 4 m.
Equidi da sella, da turismo, da macello a fine carriera
Taglia grande (equidi “pesanti” o da traino) 3 m. x 3.5 m. 2.20 m . x 3.5 m.
Taglia media (equidi da attacco, da sella, da concorsi e gare ippiche) 2.5 m. x 3 m. 1.8 m. x 3 m.
Taglia piccola (equidi di altezza al garrese inferiore a 1,45 m. –pony-) 2.2 m. x 2.8 m. 1.6 m. x 2.8 m.
2. L’altezza dei ricoveri non deve essere inferiore ai 3.00 m. di media (2.50 m. per i cavalli di
taglia piccola);
E’ fatto assoluto divieto custodire i cavalli sempre legati in posta.
3. Possono essere concesse deroghe alle predette dimensioni minime nel caso in cui il cavallo
disponga giornalmente di spazi ulteriori.
4. Qualora gli equidi siano tenuti esclusivamente in recinti all’aperto, deve essere predisposto
idoneo riparo (tettoia);
5. La detenzione non conforme ai parametri di cui sopra può essere autorizzata dal Comune su
parere dei Servizi Veterinari della ASL, in seguito a motivata richiesta.
6. Gli equidi devono avere sempre acqua fresca a disposizione e devono essere nutriti in modo
soddisfacente (fieno di base e cereali).
7. E’ vietato accorciare il fusto della coda ai cavalli, modificare la posizione naturale degli zoccoli,
impiegare ferrature dannose e fissare pesi alla regione degli zoccoli.
8. I cavalli tenuti nei box dovranno avere libero accesso all’esterno per tutta la durata della
giornata o comunque deve essere data loro la possibilità di effettuare una sgambettatura
giornaliera.
9. I cavalli non dovranno essere sottoposti a sforzi o a pesi eccessivi. Non dovranno essere montati
o sottoposti a fatiche cavalli anziani, malati o fiaccati.

Capitolo XI – PICCOLA FAUNA

Art. 55 – Tutela della piccola fauna
1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione relativa alla conservazione
della vita selvatica e dell’ambiente naturale in Europa adottata a Berna il 19.settembre 1979 e
recepita con Le gge 5 agosto 1981 n.503, nel D.P.R 8 settembre 1997 n.357 contenente il
Regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat
naturali e seminaturali, nochè della flora e della fauna selvatiche, e successive modificazioni ed
integrazioni, nella Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio”, il Comune di Perinaldo tutela le specie di piccola fauna
di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat
naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e
muta.
2. Le specie animali e le relative ed eventuali sottospecie, delle quali esistono popolazioni viventi,
stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio comunale, nonché le
specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti nel territorio comunale -
oggetto di tutela sono:
a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi
b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili
c) tutti i mammiferi; sono esclusi da tutela le talpe, i ratti, i topi propriamente detti e le arvicole a
norma dell’articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157;
d) tutti i crostacei di specie autocotone;
e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati
dulciacquicoli e terragnoli.
E’ tutelato, inoltre, l’intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato
detenere chirotteri di specie autoctone.
Oggetto di tutela sono anche le uova e le forme larvali delle medesime specie animali sopra
elencate.
3. Sono vietate l’uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la
detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al
precedente punto, fatte salve le deroghe previste dalla vigente normativa nazionale e regionale.
4. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento,
individui appartenenti alle specie di cui al punto 2, è obbligato a denunciarne il possesso, entro
180 giorni dall’entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da
inviare all’Ufficio Diritti Animali, salvo quanto disposto dall’articolo 6 della Legge 7 febbraio
1992 n. 150 “Disciplina dei reati relativi all’applicazione in Italia della convenzione sul
commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a
Washington il 3 marzo 1973 di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n. 874 e del regolamento CEE
n.3626/82 e successive modifiche, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di
esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l’incolumità
pubblica” e successive integrazioni e modificazioni, relativamente a esemplari vivi di
mammiferi e rettili di specie selvatica, anche provenienti da riproduzioni in cattività, che
costituiscono pericolo per la salute e per l’incolumità pubblica.

Capitolo XII - ANIMALI ESOTICI

Art. 56 – Tutela degli animali esotici
1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte
della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà
nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente
naturale sul territorio nazionale.
2. Il commercio e la detenzione di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in
cattività, appartenenti alle specie di cui legge 19 dicembre 1975, n. 874 ( Ratifica ed esecuzione
della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di
estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973) sono disciplinati dalla Legge 7 febbraio 1992
n. 150.
3. I possessori di animali esotici la cui detenzione non sia vietata sono tenuti a presentare denuncia
di detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Asl territorialmente competente,
allegando alla propria denuncia le certificazioni e gli atti che consentano la identificazione degli
animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975,
n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La denuncia di detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore
entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell' animale
in stato di cattività .
5. I possessori sono altresì tenuti a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'
alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.
6. E’ vietato liberare esemplari di animali esotici, anche se provenienti da riproduzioni in cattività,
così come uova o forme larvali delle medesime specie, nel territorio comunale.
7. L' allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio
di apposita autorizzazione del Comune.
8. La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario della unità sanitario
locale territoriale competente.
9. L' autorizzazione è valida esclusivamente per l' allevamento ed il commercio delle specie
animali indicate nella domanda.
10. In caso di cessazione dell' attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire
segnalazione al Comune entro trenta giorni.
11. Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a
dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e
successive modifiche ed integrazioni.
12. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio
veterinario dell’ unità sanitaria locale competente per territorio.
13. La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o
in condizioni diverse da quelle previste all' atto dell' autorizzazione o ritenute non idonee dagli
operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'
emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro cautelativo degli animali,
nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di
ricovero indicato dalla medesima commissione.

Capitolo XIII – CANILI, GATTILI


Art. 57 – Rinuncia alla detenzione del proprio cane e/o gatto e cessione alla struttura
convenzionata con il Comune o ad Associazioni animaliste che collaborano attivamente con il Comune
1. Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane e/o gatto, nel caso in cui per gravi motivi
(grave infermità, privazione della libertà personale, ricovero in comunità ecc.) sia
impossibilitato a tenere con sé l’animale, può chiedere al Sindaco l’autorizzazione a consegnare
presso la struttura convenzionata con il Comune o ad Associazioni Animaliste che collaborano
attivamente con esso.
2. Nella domanda di cui al precedente comma devono essere indicate le cause che impediscono la
detenzione dell’animale e allegati i documenti probatori; il Sindaco, entro quindici giorni dal
ricevimento, si pronuncia sulla domanda; in caso di mancata risposta l’istanza si intende
accolta.
3. Prima dell’eventuale consegna del cane e/o del gatto, il proprietario o detentore deve
sottoscrivere una dichiarazione di rinuncia all’animale stesso in modo che l’animale possa
essere ceduto a terzi in via definitiva.
4. In caso di morte del proprietario, ove gli eredi rinuncino alla proprietà dell’animale, il Comune
provvede a proprie spese al ricovero dell’animale presso una struttura convenzionata.
5. La disposizione di cui al comma precedente non è valida nel caso in cui sia stata ereditata la
proprietà dell’appartamento o immobile al cui interno o nelle cui pertinenze gli animali
vivevano in precedenza.
6. Nel caso previsto al comma precedente gli eredi dovranno occuparsi del mantenimento e
dell’accudimento degli animali rimasti soli, osservando tutte le disposizioni di cui al presente
regolamento; sempre nel caso di cui al comma precedente, l’eventuale rinuncia alla detenzione
dell’animale a favore del Comune avviene sempre in forma onerosa e determinata in una cifra
pari alla moltiplicazione del periodo di ulteriore vita presunta dell’animale, stabilito dai
Veterinari pubblici, per la cifra giornaliera spesa dal Comune al momento dell’eventuale
cessione.

Art. 58 – Adozioni di animali
1. Qualsiasi struttura convenzionata con il Comune che ospiti cani e gatti ex randagi dovrà
facilitarne il più possibile l’adozione da parte di privati, consentendo l’accesso al pubblico.
2. La cessione o l’affido temporaneo è consentito anche a favore delle associazioni di cui all’ art. 6
comma 1 della Legge Regionale 23/2000
3. E’ fatto divieto di cessione o affido a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamenti
ad animali.

Art. 59 – Accesso alle strutture convenzionate
La struttura convenzionata con il Comune di Perinaldo deve garantire al personale incaricato
dal Comune stesso il libero accesso alla struttura finalizzato a controlli periodici, volti in
particolare a verificare lo stato di manutenzione delle strutture e le condizioni di mantenimento
e cura degli animali ospitati.

Capitolo XIV – PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI PER FINI SCIENTIFICI E
TECNOLOGICI

Art. 60 – Protezione degli animali utilizzati per fini scientifici e tecnologici
1. Il Comune si farà parte attiva affinché nell’ambito del suo contesto territoriale le attività che
prevedano l’utilizzo di animali a scopi sperimentali avvengano con tutte le garanzie e le tutele
previste dal Decreto Legislativo 2 gennaio 1992, n. 116 “Attuazione della direttiva n.
86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini
scientifici” e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si adopera affinché le funzioni ad esso demandate di vigilanza e controllo sul
territorio siano esercitate in maniera il più possibile efficace e coordinata con le altre Istituzioni
Pubbliche preposte.
3. Non possono essere destinati ad alcun tipo di sperimentazione gli animali ricoverati a
qualunque titolo nelle strutture di ricovero con funzioni sanitarie e/o di rifugio, né in quelle
destinate al pensionamento temporaneo e al commercio di animali di affezione.

Art. 61 – Trattamento documentazione relativa ai protocolli di sperimentazione
Le richieste di autorizzazioni all’apertura di stabilimenti di allevamento e di stabilimenti
fornitori di animali da esperimento, così come i relativi atti di autorizzazione rilasciati dal
Comune ai sensi dell’art. 10 del Decreto Legislativo 2 gennaio 1992, n. 116 dovranno essere
comunicate all’Ufficio Diritti degli Animali che ne curerà la raccolta e la catalogazione, con
riguardo al numero delle richieste, al numero e alle specie di animali utilizzati in esperimenti,
alle tipologie di esperimento e a qualsiasi altra informazione ritenuta utile, al fine della tenuta
dell’elenco aggiornato degli stabilimenti autrorizzati di cui al citato art.10 del Decreto
Legislativo 2 gennaio 1992, n. 116

Art. 62 – Recupero e riabilitazione animali da laboratorio
1. Il Comune incoraggia le iniziative volte al recupero, riabilitazione ed affido di animali utilizzati
per la sperimentazione. A tal fine, per gli animali mantenuti in vita al termine della
sperimentazione, garantisce il ricovero presso le strutture comunali in grado di assicurare le
condizioni di benessere di cui all’art.5 del Decreto Legislativo 2 gennaio 1992, n. 116.
2. Gli animali ricoverati nelle predette strutture ed avviati alla riabilitazione, possono essere ceduti
definitivamente alle Associazioni animaliste o a privati che ne facciano esplicita richiesta solo
alla conclusione del percorso riabilitativo.
3. E’ consentito l’affido temporaneo degli animali di cui al comma precedente, a favore delle
Associazioni animaliste o dei privati che ne facciano esplicita richiesta purchè siano assicurati il
completamento del periodo di riabilitazione prescritto e le migliori condizioni di vita in accordo
con le esigenze etologiche della specie.

Capitolo XV – ANIMALI DA REDDITO A CARATTERE FAMILIARE


Art. 63 - Ricoveri per animali a carattere zootecnico
1. I ricoveri per gli animali da reddito, quali volatili da cortile, bovini, ovini, caprini, suini,
detenuti per soddisfare esigenze di esclusivo carattere familiare e/o per sola affezione, sono
soggetti alla normativa nazionale e regionale, nonché ai regolamenti comunali vigenti nella
materia specifica oltre che in materia edilizia e devono garantire il rispetto delle esigenze
biologiche ed etologiche delle specie ricoverate.

Capitolo XVI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 64 – Sanzioni
Ai sensi del capo 1° della Legge 24 novembre1981 n° 689 (Modifiche al sistema penale) e ai
sensi del capo I della Legge 24 novembre 1981 n° 689 (Modifiche al sistema penale) e dell’art.
7-bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 ( Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali), e secondo le disposizioni della legge regionale 23/2000 per le violazioni
delle norme di cui al presente Regolamento, salvo che uno stesso fatto non sia punito da una
disposizione penale o da diversa disposizione di legge che preveda una sanzione
amministrativa, si applicano le seguenti sanzioni:
1. Chiunque abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale di cui è possessore o detentore è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di
€uro 150,00 a un massimo di €uro 3.000,00
2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe canina di cui all'art. 23 è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €uro 50,00 a
un massimo di €uro 150,00
3. Chiunque, avendo iscritto il cane all'anagrafe canina di cui all'art.23, omette di sottoporlo al
tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa tra
un minimo di €uro 50,00 a un massimo di €uro 150,00
4. Chiunque fa commercio di cani o gatti al fine di sperimentazione, è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €uro 2.000,00 a un
massimo di €uro 4.000,00
5. Per la violazione delle disposizioni di cui ai rimanenti articoli, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma compresa tra un minimo di €uro 50,00 a un
massimo di €uro 500,00
6. Per l'accertamento, la contestazione ed il pagamento delle sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5
si applicano le disposizioni della legge regionale 14 aprile 1983, n. 11 (Norme per
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica,
vigilanza sulle farmacie e polizia veterinaria).
7. L’inosservanza delle norme di cui all’art. 19 comporta l’immediata sospensione della
manifestazione.

Art. 65 – Utilizzo degli introiti delle sanzioni.
Tutti gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui al precedente articolo dovranno essere acquisiti al
bilancio comunale e destinati ad attività inerenti la tutela degli animali.

Art. 66 - Vigilanza.
1. Sono incaricati di far rispettare il presente regolamento l’Ufficio Diritti Animali, gli
appartenenti al Corpo di Polizia Locale, gli appartenenti al Corpo di Polizia Provinciale, al
Corpo Forestale dello Stato, le Guardie Zoofile Volontarie dell’Ente Nazionale Protezione
Animali e delle altre Associazioni riconosciute, le Guardie Ecologiche Volontarie, nonché in
generale tutti gli ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria e gli Enti ed Organi preposti al
controllo, anche su segnalazione di cittadini, Enti o associazioni.

Art. 67 – Collaborazione con Associazioni
1. Per particolari problematiche non contemplate dal presente Regolamento potranno, per i singoli
casi, essere consultate le Associazioni animaliste, protezionistiche ed ambientaliste riconosciute
ed operanti sul territorio a livello nazionale e locale.

Art. 68 - Incompatibilità ed abrogazione di norme
1. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme con esso
incompatibili eventualmente contenute in altre disposizioni comunali.

Art. 69 – Norme finali
1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 60 giorni dalla data di esecutività.



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